Archivi annuali: 2018

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25137 – In tema di accertamento tributario il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 deld.P.R.n. 600 del 1973 per l’IRPRF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25025 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha stabilito che l’onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi incombe al contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha stabilito che l'onere della prova dei presupposti di costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi incombe al contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25020 – La definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini

la definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l'assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale": (ex multis, Cass. 31133/2017; Cass. 26683/2017; Cass. 21364/2012; Cass. n. 21364/2011, n. 19546/2011, n. 11669/2014).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25014 – Il condono previsto dall’art. 9 bis 1 – n. 289/02 costituisce una forma di condono demenziale e non premiale, con la conseguenza che, nell’ipotesi dell’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”

il condono previsto dall'art. 9 bis 1 - n. 289/02 - relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni - costituisce una forma di condono demenziale e non premiale, con la conseguenza che, nell'ipotesi dell'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25012 – Per il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice – I contributi erogati, dapprima dallo Stato, poi dalle Regioni, per il ripiano del disavanzo di enti ed aziende speciali, non è assoggettabile ad IRES ma solo ai fini IRAP

«Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.» (Cass. 13/10/2017, n. 24155)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25010 – Il processo verbale recepito nell’avviso di accertamento, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973, consente all’Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei ricavi sulla base di semplici presunzioni, purché gravi, precise e concordanti

La motivazione della CTR si risolve, pertanto, in una mera petizione di principio e non dà conto degli elementi contrari offerti dalla società contribuente e non oggetto di contestazione, quali l'esistenza di un rapporto di collaborazione commerciale tra le due società; l'identità dei soci delle sue società, la carenza di liquidità della C. s.r.l. e l'interesse della I.C. s.p.a. a mantenere un cliente come la C. s.r.l. nonostante dovesse attingere al credito bancario, peraltro non particolarmente oneroso, per la corresponsione del prestito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25005 – In tema di fatture relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, il giudizio negativo sulla prova contraria implica pur sempre la preventiva valutazione, da parte del giudice tributario, sulla idoneità degli elementi offerti dal Fisco a suffragio della contestazione

Il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio. Tale valutazione è impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per l'inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., comma 2

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 24995 – L’accertamento induttivo non è legittimo se le uniche irregolarità contabili hanno riguardato le posizioni non regolarizzate di due lavoratori dipendenti, peraltro per brevi periodi

in caso di irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in esse esposti (d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d; d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2, n. 3), è legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, "dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento"

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