CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24905 – Nel contenzioso tributario in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo
In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all'oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale» (Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016, Rv. 640970 - 01);