MINISTERO INTERNO – Circolare 13 agosto 2018, n. 11572
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018 recante “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro”
1. Premessa
Com’è noto, a seguito della riforma del settore dei compro oro introdotta dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 92, l’autorizzazione di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S. è condizione necessaria ma non più sufficiente per l’avvio di tale attività.
L’art. 3, comma 1, del citato decreto, invero, subordina il legittimo esercizio dell’attività di compro oro all’iscrizione degli operatori in un apposito registro informatico da istituirsi presso l’Organismo Agenti e Mediatori – O.A.M..
L’esercizio di tale attività in assenza di iscrizione al suddetto registro è abusivo ed è sottoposto, dal successivo art. 8 del medesimo decreto, alla sanzione penale della reclusione da sei mesi a quattro armi e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
Finalità del registro è quella di rendere tempestivamente disponibili – nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs, 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – alle autorità competenti (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Unità di informazione finanziaria per l’Italia – UIF e Guardia di Finanza), all’autorità giudiziaria, a questo Dipartimento e alle amministrazioni interessate (intendendo, con tale locuzione, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e titolari di poteri di controllo sugli operatori compro oro), i dati e le informazioni riguardanti ogni singolo operatore compro oro.
Il citato D.Lgs. n. 92/2017 ha rimesso l’individuazione delle modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, indicando in tre mesi dall’entrata in vigore di tale decreto il termine di avvio della gestione del registro in argomento da parte dell’O.A.M..
Il citato decreto ministeriale è stato emanato in data 14 maggio 2018 ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 2 luglio u.s..
2. Iscrizione al registro degli operatori compro oro.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto, il singolo operatore compro oro, persona fisica o giuridica, chiede l’iscrizione nel registro in argomento tramite l’invio telematico all’O.A.M. di un’apposita istanza, utilizzando un canale informatico dedicato attivato sul portale dell’Organismo.
L’istanza di iscrizione deve contenere le generalità dell’interessato, il codice fiscale, l’indicazione della residenza e del domicilio (se diverso da quest’ultima) un indirizzo p.e.c., gli indirizzi di ciascuna sede operativa con indicazione dei dati del relativo preposto, gli estremi del conto corrente dedicato di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 92/2017, nonché gli estremi della licenza ex art. 127 del T.U.L.P.S..
Qualora l’operatore compro oro abbia la veste di persona giuridica dovranno essere indicate: la denominazione sociale, la relativa data di costituzione, il codice fiscale, la sede legale (e, se diversa, quella amministrativa), le generalità del legale rappresentante, l’indirizzo di ciascuna sede operativa con i dati del relativo preposto, un indirizzo p.e.c., il codice operatore professionale in oro (se attribuito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7), gli estremi del citato conto corrente dedicato, nonché quelli della menzionata licenza ex art. 127 del T.U.L.P.S..
All’istanza di iscrizione dovrà, in ogni caso, essere allegata – unitamente alla copia del documento di identità del richiedente e a quella del versamento del contributo di iscrizione previsto dall’art. 3, comma 4, lettera f) del D.Lgs. n. 92/2017 – l’attestazione rilasciata dalla Questura competente comprovante il possesso e la perdurante validità della licenza, di cui al secondo comma dello stesso art. 3.
Come già fatto presente con la circolare n. 557/PAS/U/005948/12020(1) del 27/04/2018, sia tale attestazione che la relativa istanza di rilascio prodotta dall’operatore compro oro sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza l’O.A.M., verificata la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione ad essa allegata, disporrà o negherà riscrizione.
Nel caso in cui rilevi l’incompletezza dell’istanza o ritenga comunque necessario acquisire ulteriori elementi informativi, l’O.A.M. ne dà tempestivo avviso all’interessato, sospendendo il predetto termine per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni.
L’istante potrà produrre le integrazioni richieste entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del predetto avviso, decorso il quale l’O.A.M. disporrà l’iscrizione del richiedente o ne rigetterà l’istanza con atto motivato. Il rigetto non pregiudica il diritto dell’interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione.
Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all’O.A.M. ogni eventuale modifica dei dati già trasmessi entro 10 giorni dall’intervenuta variazione, affinché l’O.A.M. stesso possa provvedere tempestivamente al loro aggiornamento.
L’O.A.M. assicurerà la completezza delle informazioni contenute nel registro anche attraverso l’effettuazione di controlli a campione finalizzati all’accertamento dell’attualità dei dati e della permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
3. Articolazione del registro
Il registro degli operatori compro oro si articola in una sezione ad accesso pubblico ed in una sottosezione ad accesso riservato.
Nella prima sono annotati i dati identificativi dell’operatore compro oro, l’indirizzo di ciascuna sede operativa e gli estremi della licenza.
Nella sottosezione ad accesso riservato – accessibile, ex art. 11 co. 2 del D.Lgs. n. 92/2017, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Guardia di Finanza, dall’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, dall’autorità giudiziaria e dalle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni o titolari di poteri di controllo sugli operatori compro oro, compreso questo Dipartimento – sono annotati i dati e le informazioni trasmesse dall’operatore compro oro in occasione della presentazione dell’istanza di iscrizione (e le successive, eventuali variazioni), nonché gli estremi dei seguenti provvedimenti sanzionatori:
– Decreti emessi ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 92/2017 per la violazione degli articoli n. 4 (obblighi di identificazione della clientela), n. 6 (obblighi di conservazione) e n. 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) del decreto stesso;
– Provvedimenti di sospensione dall’esercizio dell’attività di compro oro adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 92/2017;
– Provvedimenti di cancellazione dal registro adottati dall’O.A.M. ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 92/2017, su richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in caso di rilevanti violazioni degli obblighi previsti dal decreto stesso commesse successivamente all’esecuzione di un provvedimento di sospensione dall’esercizio dell’attività di compro oro;
– Provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall’O.A.M., nonché, per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall’O.A.M. a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.
L’annotazione, dei citati provvedimenti nella sottosezione del registro in argomento sarà curata dall’O.A.M. entro 15 giorni dalla comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nei casi di provvedimenti sanzionatori o sospensivi da esso adottati) ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato dallo stesso Organismo.
Tanto premesso, le Questure in indirizzo sono invitate a rilasciare, agli operatori compro oro in possesso di licenza in corso di validità che ne facciano richiesta, le attestazioni di cui al citato art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 92/2017, tenuto conto che la mancata produzione di tali attestazioni a corredo della domanda di iscrizione al registro è suscettibile di dare causa al rigetto da parte dell’O.A.M. dell’istanza stessa.
Si rappresenta, infine, che le specifiche tecniche relative alle modalità di accesso al registro in argomento saranno stabilite con successivi atti dell’O.A.M., sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L’Ufficio per l’Amministrazione Generale resta a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.
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