CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19359 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19359 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Notificazioni degli atti processuali - Termine perentorio - Esito negativo della notifica - Circostanze non imputabili al richiedente - Onere di ripresa del procedimento notificatorio Rilevato che - con sentenza n. 106/49/2013 depositata in data 10 ottobre 2013 [...]