Archivi annuali: 2019

Corte di Cassazione sentenza n. 19172 depositata il 17 luglio 2019 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente

la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31343 depositata il 17 luglio 2019 – In tema di reati tributari, che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale

in tema di reati tributari, che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32018 depositata il 18 luglio 2019 – Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma

Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il debito tributario evaso e consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31863 depositata il 18 luglio 2019 – Il preposto ha la funzione di verificare e garantire il rispetto delle regole di cautela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative e la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31863 depositata il 18 luglio 2019 Lavoro - Sicurezza sul lavoro - Rapporto di lavoro - Infortunio su lavoro - Responsabilità dei preposti - infortunio in quota - Omessa sorveglianza Massima I preposti sono responsabili  a causa dell’omessa sorveglianza sulle attività per l’infortunio in quota del lavoratore durante [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32461 depositata il 19 luglio 2019 – Le misure di prevenzione patrimoniali, in ragione del loro carattere preventivo, sono assimilabili alle misure di sicurezza e come tali sono sottoposte al principio di legalità ai sensi dell’art. 199 c.p., ma soggiacciono alla norma di cui all’art. 200 c.p., e, quindi, al principio tempus regit actum

le misure di prevenzione patrimoniali, in ragione del loro carattere preventivo, sono assimilabili alle misure di sicurezza e come tali sono sottoposte al principio di legalità ai sensi dell'art. 199 c.p., ma soggiacciono alla norma di cui all'art. 200 c.p., e, quindi, al principio tempus regit actum

Corte di Cassazione sentenza n. 19192 depositata il 17 luglio 2019 – In tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene

in tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32364 depositata il 19 luglio 2019 – Ai fini dell’accertamento dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo, il difetto dell’elemento psicologico del reato è sì rilevabile, ma solo se tale circostanza sia di immediata evidenza

Ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo, il difetto dell'elemento psicologico del reato è sì rilevabile, ma solo se tale circostanza sia di immediata evidenza

Corte di Cassazione, sez. II,  sentenza n. 19832 depositata il 23 luglio 2019  – Le norme del Codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore

le norme del Codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore

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