Archivi annuali: 2019

Fatturazione elettronica – Chiarimenti in merito alle autofatture – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Nota 12 luglio 2019, n. 73328/RU dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 12 luglio 2019, n. 73328/RU Fatturazione elettronica - Chiarimenti in merito alle autofatture - Estrazione dei beni dai depositi IVA Com’è noto, dal 1°gennaio 2019 produce effetto la previsione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 909, [...]

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 12 luglio 2019, n. 69283/RU – Legge 28 giugno 2019, n.58, conversione in Legge del Decreto legge 30 aprile 2019, n.34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”

AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 12 luglio 2019, n. 69283/RU Legge 28 giugno 2019, n.58, conversione in Legge del Decreto legge 30 aprile 2019, n.34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" Si segnala che sul Supplemento ordinario n.26/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30688 depositata il 21 maggio 2019 – Il tributo da versare (l’iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell’operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale.

Il tributo da versare (l'iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale. E' ben vero che non vi è norma giuridica che imponga di accantonare la somma ricevuta e da versare, e che il reato sussiste allorché, entro il termine per il pagamento dell'acconto per l'anno di imposta successivo, non vengono versate le somme dovute in base alla dichiarazione Iva per l'anno di imposta di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19003 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 – Dichiarazione integrativa a favore – Entro i termini stabiliti dall’art. 43, DPR n. 600/1973

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 luglio 2019, n. 19002 Tributi - Dichiarazione dei redditi - Correzione di errori - Dichiarazione integrativa a favore - Entro i termini stabiliti dall'art. 43, DPR n. 600/1973 - Istanza di rimborso ex art. 38, del d.P.R. n. 602/1973 - Opzioni concorrenti Fatti di causa 1. S.G.A.I. Srl in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18612 – Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa”

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa"

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – Comunicato 11 luglio 2019 – Definizione agevolata delle cartelle – Aperture straordinarie sportelli

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - Comunicato 11 luglio 2019 Definizione agevolata delle cartelle - Aperture straordinarie sportelli Il 31 luglio è il termine ultimo per presentare le domande di adesione alla "Rottamazione-ter" (Definizione agevolata 2018) e al "Saldo e stralcio", così come stabilito dal decreto Crescita (DL 34/2019, convertito in legge). In vista della scadenza, [...]

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