CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2019, n. 16750 – L’obbligatorietà della iscrizione alla Cassa e del versamento dei contributi è stabilito dall’art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 che prevede l’iscrizione alla Cassa Nazionale soltanto a titolo “pieno”, cioè sia ai fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione (facoltativa per i praticanti procuratori) riguarda tutti coloro che esercitino la professione con carattere di continuità ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano da essa esclusi (pur avendo diritto all’assistenza) gli iscritti negli albi speciali che svolgano la professione nell’ambito di un rapporto d’impiego
L'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa e del versamento dei contributi è stabilito dall’art. 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 che prevede l’iscrizione alla Cassa Nazionale soltanto a titolo "pieno", cioè sia ai fini assistenziali che previdenziali, e tale iscrizione (facoltativa per i praticanti procuratori) riguarda tutti coloro che esercitino la professione con carattere di continuità ai sensi dell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, mentre restano da essa esclusi (pur avendo diritto all’assistenza) gli iscritti negli albi speciali che svolgano la professione nell’ambito di un rapporto d’impiego