Archivi annuali: 2019

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519 – Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2019, n. 31395 – L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile

l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30664 – L’interpretazione del contratto – attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione – va eseguita non solo in base all’elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell’art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

L'interpretazione del contratto - attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione - va eseguita non solo in base all'elemento letterale ma anche, in base al richiamo contenuto nell'art. 1362 cod.civ., alla comune intenzione delle parti

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45707 depositata il 11 novembre 2019 – Il “principio dell’impignorabilità dell’immobile costituente prima casa del contribuente” non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed inoltre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento

Il "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" non trova applicazione per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 ed inoltre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento

Corte di Cassazione sentenza n. 28189 depositata il 12 novembre 2019 – Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, con documentazione idonea a comprovare “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", con documentazione idonea a comprovare "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso"

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