CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2019, n. 11631 – In tema di dazi, non può essere riconosciuto il legittimo affidamento del debitore qualora la relazione dell’OLAF, suffragata dalle prove supplementari fornite dall’autorità doganale, accerti la falsità del certificato prodotto al fine di fruire dell’aliquota daziaria ridotta
In tema di dazi, non può essere riconosciuto il legittimo affidamento del debitore qualora la relazione dell'OLAF, suffragata dalle prove supplementari fornite dall'autorità doganale, accerti la falsità del certificato prodotto al fine di fruire dell'aliquota daziaria ridotta, quanto all'indicazione del produttore delle merci per le quali l'aliquota ridotta è riconosciuta dal regolamento CE del Consiglio 16 luglio 2001, n. 1470/01, non risultando necessario il ricorso alla procedura di cooperazione interstatuale