CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 – In caso dì licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente - Non necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore - Scelte datoriali insindacabili dal giudice, purché congrue, opportune e [...]