CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9485
Sgravi contributivi in materia di contratti di formazione e lavoro – Incremento dell’occupazione aziendale – Onere del datore di lavoro di dimostrare la sussistenza delle condizioni
Rilevato che
1. con sentenza del 18 giugno 2013, la Corte di Appello di Salerno rigettava integralmente – riformando in parte la decisione del primo giudice di accoglimento parziale – l’opposizione proposta dalla S. s.r.l. avverso la cartella di pagamento notificata l’11 aprile 2008 con la quale era stato chiesto il pagamento della somma di euro 403.241,09 dovute per l’asserito indebito godimento degli sgravi contributivi in materia di contratti di formazione e lavoro nel periodo 1996 – 2001;
2. ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede: presupposto necessario dello sgravio era il verificarsi di un incremento dell’occupazione aziendale, integrato da un elemento positivo, l’aumento dei dipendenti, ed uno negativo, consistente nella non identità dei nuovi dipendenti con quelli preesistenti; incombeva sulla società l’onere della prova di tali elementi; nel caso in esame la società opponente non aveva fornito in giudizio alcuna documentazione attestante il possesso, in capo ai propri dipendenti, dei requisiti per godere degli sgravi contributivi tant’è che l’esistenza del diritto era stata affermata solo in via ipotetica dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale estrapolando tale requisito in base all’età che avevano i dipendenti al momento dell’assunzione, né era stato indicato il contratto con il quali venivano assunti i dipendenti dell’azienda con la conseguenza che l’impugnata sentenza, a prescindere dal requisito dell’età accertato dal CTU, non aveva evidenziato quale prova documentale avesse fornito la società circa l’effettiva stipula di contratti di formazione lavoro;
3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la S. s.r.l. affidato a sette motivi cui resiste l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., mentre Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata;
Considerato che
4. con i sei motivi di ricorso si deduce:
1) violazione dell’art. 434, n. 2, cod. proc. civ. per omessa formulazione di motivi specifici di impugnazione con riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
2) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio della domanda (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), nullità della sentenza, in quanto la Corte territoriale, nello scrutinare il motivo di appello sub D) – con il quale parte appellante aveva sostenuto che la S. non aveva provato il diritto a godere degli sgravi contributivi relativi ai 62 contratti di formazione lavoro trasformati in contratti a tempo indeterminato – lo aveva accolto sulla scorta di ragioni che esulavano totalmente dal reale thema decidendum costituito dalla domanda dell’INPS di recuperare gli sgravi contributivi relativi ai 62 contratti di formazione lavoro stipulati nei limiti in cui non erano compatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato;
3) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio della domanda (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), ulteriore profilo di nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale accolto la domanda oltre i limiti del “chiesto” ovvero, come già esposto, il recupero degli sgravi contributivi incompatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato non potendo aver alcun rilievo la circostanza che parte appellante, nel determinare la misura della domanda proposta, avesse erroneamente esposto un quantum risultante dal computo indiscriminato di tutti gli sgravi contributivi fruiti dalla S. in dipendenza della stipula dei 62 contratti di formazione e lavoro, circostanza questa che, invece, avrebbe dovuto comportare la nullità dell’intera domanda o a contenerla nei limiti delle allegazioni ed enunciazioni;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 88 cod. proc. civ., 1175, 1206, 1227 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 420, nn. 3 e 4; 434, n. 2, cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) ed ulteriore profilo di inammissibilità e nullità dell’appello in quanto la proposizione da parte dell’INPS di una domanda tesa al recupero indiscriminato di tutti gli sgravi contributivi fruiti dalla S. per i 62 CFL stipulati – (ivi compreso il 25% di sgravio generalizzato) e senza una precisa limitazione solo a quegli sgravi incompatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato, ovvero relativi a lavoratori che, al momento dell’assunzione, erano di età maggiore dei 25 anni, omettendo una semplice verifica anagrafica trattandosi di dati già acquisiti dall’istituto – era contrario ai doveri di lealtà e correttezza e buona fede, all’obbligo del creditore di compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere la propria obbligazione oltre che priva di una chiara e precisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sulle quali era fondata, requisiti questi ancor più necessari se strumentali all’accoglimento di un gravame;
5) violazione del regime comunitario degli aiuti di Stato e del disposto della decisione della Commissione Europea n. 2000/128/CE e dell’art. 1 e ss. della L. 8 maggio 1997 n. 197 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto l’INPS non aveva chiesto la restituzione e – comunque, non aveva diritto a recuperare gli sgravi contributivi relativi a 31 dei 62 CFL stipulati dalla S. s.r.l. con i lavoratori di età inferiore ai 25 anni dal momento che la CTU espletata in primo grado aveva dato atto in modo certo e definitivo che tutti i CFL trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato avevano comportato un aumento occupazionale e che n. 22 dei 48 CFL trasformati in contratti a tempo indeterminato erano relativi ai lavoratori di età inferiore a 25 anni nonché 9 dei 14 CFL non trasformati riguardavano lavoratori di età inferiore ai 25 sicché, essendo compatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato non erano stati richiesti dall’INPS, sgravi ai quali doveva aggiungersi il 25% di sgravio contributivo generalizzato;
6) violazione dell’art. 2697 cod. civ. del principio dell’onere della prova e del principio di vicinanza della prova (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per avere il giudice del gravame accollato l’onere di dimostrare la fondatezza della domanda restitutoria e la sua corretta quantificazione alla parte opponente e non a coloro che avevano la veste di attori in senso sostanziale (l’INPS e la S.C.C.I. s.p.a.);
7) omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) avendo la Corte di merito omesso di esaminare il fatto decisivo, pacificamente accertato dal CTU sulla scorta della documentazione prodotta, che 31 dei 62 lavoratori assunti dalla S. s.r.l. mediante CFL comportanti incremento occupazionale, avevano età inferiore ai 25 anni e che, quindi, gli sgravi fruiti erano compatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato e, dunque, non ripetibili;
5. il primo motivo è infondato in quanto nell’atto di appello – riportato in ricorso e, sinteticamente, nella impugnata sentenza – anche se alcune censure non erano strettamente riferibili alla motivazione dell’impugnata sentenza, comunque, quelle di cui ai capi A, D ed E individuavano le questioni ed i punti contestati del provvedimento gravato criticandoli ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice;
6. del pari infondati sono il secondo, il terzo ed il quarto motivo avendo l’INPS chiesto, come si evince da quanto riportato nella impugnata sentenza e dal contenuto del ricorso, la restituzione delle agevolazioni contributive indebitamente fruite sia perché non compatibili con il regime comunitario degli aiuti di Stato al netto della riduzione contributiva del 25% sia, per la parte eccedente tale 25%, perché non risultava fornita la prova dei fatti costitutivi del diritto alle agevolazioni contributive ammesse, ragion per cui sin dall’atto introduttivo del giudizio aveva postulato la restituzione di tutte le agevolazioni fruite al netto solo della riduzione del 25% sicché non vi è stata alcuna violazione del principio del “chiesto e pronunciato” né del principio della domanda né tantomeno dei doveri di lealtà e correttezza anche in considerazione di quanto si dirà in seguito nell’esaminare il sesto motivo di ricorso;
7. diversamente, è fondato il quinto motivo perché l’impugnata sentenza finisce con il ritenere insufficiente il requisito dell’età per poter accedere agli sgravi con riferimento all’assunzione di lavoratori di età inferiore ai 25 anni con contratti di formazione e lavoro visto che, comunque, il tipo di contratti stipulati era emerso dalla espletata consulenza tecnica d’ufficio ed era un dato ormai acquisto al processo sulla cui scorta il Tribunale aveva ritenuto legittimi e, quindi, non ripetibili gli sgravi relativi a 31 dei 62 lavoratori assunti dalla S. s.r.l. mediante CFL comportanti incremento occupazionale perché avevano età inferiore ai 25 anni;
8. destituito di fondamento è, invece, il sesto motivo alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti, per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione e la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (v., fra le tante, da ultimo, Cass. 20 luglio 2017, n. 17910);
9. inammissibile è il settimo motivo di ricorso non presentando alcuno dei requisiti ili ammissibilità nella formulazione disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non lamentando l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storicofenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì l’omesso esame di documenti acquisiti agli atti;
10. pertanto, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio.
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