CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8814 – In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2019, n. 8814 Tributi - Accertamento - Sottoscrizione dell’atto - Delega a funzionario capo dell'Ufficio Controlli - Forma - Ordine di servizio - Validità Fatti di causa 1. Con sentenza depositata in data 27 marzo 2014 la Commissione Tributaria provinciale di Latina, in accoglimento del ricorso proposto dalla [...]