CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8867- La doglianza relativa all’erronea applicazione del c.d. “redditometro” non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito ed il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito