Corte di Cassazione ordinanza n. 21791 depositata l’ 11 luglio 2022
processo tributario – indicazione specifica dei motivi di impugnazione – notifica delle cartelle di pagamento
Fatti di causa
La CTP di Milano accoglieva l’impugnazione di D.T. avverso l’avviso di iscrizione tributaria n. P.I.1232/6812, relativo al credito erariale portato da alcune cartelle pagamento, disponendo la cancellazione dell’ipoteca.
Equitalia Nord s.p.a. proponeva appello.
Il gravame veniva accolto dalla CTR della Lombardia che, con riferimento a tre cartelle su sei, riteneva documentata in sede d’appello la regolarità della notifica delle cartelle con riferimento alle quali si giustificava l’iscrizione ipotecaria, della quale pertanto il giudice a quo confermava la legittimità.
Con il ricorso per cassazione n. 1035/2015, la contribuente impugna la sentenza d’appello, affidandosi a un solo motivo di ricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.
Con il ricorso n. 1279/2015, Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso avverso la stessa sentenza della CTR della Lombardia, articolando tre censure.
Ragioni della decisione
Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento n. 1035/2015 del ricorso n. 1279/2015. Sussiste, invero, un’evidente connessione tra i due giudizi, riguardanti una medesima vicenda accertativa ed aventi ad oggetto la stessa sentenza. La riunione delle impugnazioni è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento.
Con l’unico motivo del ricorso n. 1035/2015 si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR affermato la sufficienza del recapito della raccomandata della cartella di pagamento, trascurando l’essenzialità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui sia stata data notizia delle formalità relative alla notificazione a mezzo posta dell’atto non consegnato al destinatario o a persone abilitate a riceverlo in sua vece.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Dalla composita prospettazione della censura operata della contribuente non è dato comprendere neppure a quale delle tre cartelle che la CTR ha ritenuto regolarmente notificate la contribuente medesima intenda riferirsi.
In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n. 31038 del 2018).
Con il primo del ricorso n. 1279/2015 si deduce la violazione, con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., con conseguente non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, posto che nel ricorso di primo grado la Talpo avrebbe fatto riferimento al pignoramento immobiliare e all’iscrizione a ruolo, ancorché la CTR si sia pronunciata sull’iscrizione ipotecaria.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso di primo grado della contribuente è richiamato, ma non riportato in misura utile a rendere comprensibile la censura, che rimane perciò inesorabilmente non intellegibile.
Un convergente profilo d’inammissibilità risiede in ciò, che nella sentenza d’appello non vi è traccia né del riferimento della contribuente al pignoramento immobiliare anziché all’ipoteca, né della doglianza mossa dall’agente della riscossione in ordine alla divaricazione fra la domanda avanzata dalla contribuente medesima e la decisione del giudice. Giova allora richiamare l’orientamento condivisibile di questa Corte a tenore del quale “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8206 del 2016; Cass. n. 15422 del 2005).
Con il secondo motivo del ricorso n. 1279/2015 si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 116 c.p.c. ed una errata valutazione delle prove, non avendo la CTR considerato i documenti prodotti in secondo grado dall’agente per la riscossione.
Con il terzo motivo del ricorso n. 1279/2015 si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato “totalmente di motivare in ordine a tutti i documenti elencati” dalla contribuente.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 1279 del 2015 sono suscettibili di trattazione unitaria e vanno respinti.
Non è dato comprendere a quali sp cifici documenti si riferisca la contribuente.
Come chiarito a più riprese da questa Corte “L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendo11i il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (Cass. n. 11984 del 2011; Cass. n. 342 del 2021).
Rileva, tra l’altro, è che a fronte dell’accertamento della CTR in punto di mancato invio della raccomandata informativa sull’avvenuto deposito presso la casa comunale del plico, detta raccomandata non viene documentata a valle per nessuna delle tre cartelle. Fa difetto, quindi, il documento rilevante e dirimente. Pertanto, il riepilogo di quanto asseritamente avvenuto mira ad ottenere una rivisitazione nel merito della valutazione espressa dalla CTR in ordine al procedimento notificatorio, già apprezzato come irregolare da detto giudice con motivazione idonea e sufficiente.
In ultima analisi, il ricorso n. 1035/2015 va dichiarato inammissibile, il ricorso n. 1279/2015, previa la disposta riunione al primo, dev’essere rigettato.
L’esito del giudizio postula la compensazione delle spese della presente fase di legittimità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso n. 1035/201.5; rigetta il ricorso n. 1279/2015; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente Talpo Daniela e della ricorrente Equitalia Nord s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.