Archivi annuali: 2021

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 26 ottobre 2021 – Criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani – Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 26 ottobre 2021 Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni Art. 1 Ambito di [...]

MINISTERO CULTURA – Decreto ministeriale 13 agosto 2021 – Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore

MINISTERO CULTURA - Decreto ministeriale 13 agosto 2021 Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31056 – Si incorre nel difetto del requisito dell’autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell’allegazione dell’avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell’esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito

Si incorre nel difetto del requisito dell'autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell'allegazione dell'avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell'esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30971 – Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale – e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

Ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale - e anche procedimentale, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale consolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30966 – In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto

In virtù della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché in ragione di quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c. la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28560 – In tema di obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell’amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

In tema di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge n. 212 del 2000, è ammessa nel corso del giudizio tributario l'integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato una decisione dell'amministrazione succintamente motivata, qualora la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell'interessato o quando i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale collaborazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31012 – Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l’IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all’ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l’effettiva consistenza delle operazioni fatturate

Le fatture costituiscono normalmente il titolo, in forza del quale il contribuente può detrarsi l'IVA e dedursi i costi in esse annotati; e spetta all'ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto; la relativa prova tuttavia può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, in quanto la prova presuntiva non può essere collocata su di un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce pertanto una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; ed a tal punto sarà il contribuente tenuto a provare l'effettiva consistenza delle operazioni fatturate

Torna in cima