MINISTERO CULTURA – Decreto ministeriale 13 agosto 2021
Disposizioni applicative del credito d’imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, come modificato dall’art. 80, comma 6-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall’art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in relazione ai costi sostenuti dall’anno 2021, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo;
d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Art. 2
Definizione di «opera»
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto per «opera» si intendono le registrazioni fonografiche o videografiche musicali, su supporto fisico o digitale, composte da un insieme di almeno otto brani non già pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o più brani non già pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani già pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell’opera.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all’art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.
2. Possono beneficiare del credito d’imposta di cui al comma 1 le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell’oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, di cui all’art. 78 della legge n. 633 del 1941, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
Art. 4
Misura del credito d’imposta e costi ammissibili
1. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.
2. Ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui al comma 1, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4:
a) compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
b) spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
c) spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;
d) spese di promozione e pubblicità dell’opera.
3. L’importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni.
4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
5. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I crediti di imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la Banca d’Italia.
Art. 5
Procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
1. Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale, presentano al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 1, secondo modalità telematiche definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto. La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione è riferita all’opera nella sua interezza artistica. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza una distribuzione e commercializzazione parziale dell’opera è possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza.
2. Nell’istanza di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere specificato, per la singola opera:
a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1;
b) il costo complessivo della realizzazione e l’ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell’art. 4;
c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell’art. 4, comma 5;
d) il credito d’imposta spettante.
3. All’istanza di cui al comma 1 deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.
4. Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero della cultura, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, la direzione generale cinema e audiovisivo comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante. La mancata comunicazione entro il precitato termine non equivale al riconoscimento dell’agevolazione. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l’anno successivo.
5. In caso di produzione associata, il credito d’imposta è riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.
6. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Modalità di utilizzo e cumulabilità del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta di cui all’art. 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 61 e all’art. 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione all’impresa del riconoscimento dell’agevolazione ai sensi dell’art. 5, comma 4. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia dell’entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della cultura, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
3. Il credito di imposta di cui al presente decreto:
a) non è cumulabile con altre forme di agevolazione fiscale previste per i videogrammi musicali ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220;
b) è cumulabile con altri aiuti pubblici entro il limite massimo del settanta per cento dei costi ammissibili, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Art. 7
Cause di decadenza o revoca del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell’art. 4 del presente decreto ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale In tutti i predetti casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito, ai sensi del successivo art. 8.
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della cultura, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta di cui all’art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità di cui al comma 2.
2. L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui all’art. 1, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero della cultura, che, previa richiesta della predetta agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all’attività di controllo.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Art. 9
Disposizione transitoria
1. Le tipologie e le soglie massime di spesa eleggibile e la procedura per l’attribuzione del credito di imposta di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 relativamente alle spese riferibili all’anno 2020 sono disciplinate ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 2 dicembre 2014. Le imprese che intendono usufruire del credito di imposta per i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 presentano l’istanza di riconoscimento del beneficio fiscale entro trenta giorni dall’acquisto di efficacia del presente provvedimento.
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