Archivi annuali: 2021

AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU – Regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.

AGENZIA DELLE DOGANE - Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU Regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S. CAPO 1 (DISPOSIZIONI GENERALI) Articolo 1 (Finalità) 1. Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli [...]

MINISTERO FINANZE – Comunicato 13 agosto 2021, n. 161 – Disposto il prefinanziamento dell’UE, PNRR grande opportunità per costruire un Paese migliore

MINISTERO FINANZE - Comunicato 13 agosto 2021, n. 161 Disposto il prefinanziamento dell’UE, PNRR grande opportunità per costruire un Paese migliore Dopo la formale approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia da parte del Consiglio dei ministri economico-finanziari dell’Unione europea, oggi la Commissione Europea ha disposto il pagamento del prefinanziamento di 24,9 miliardi [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 23 agosto 2021, n. 55/E – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – decreto interministeriale del 5 luglio 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 23 agosto 2021, n. 55/E Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo - decreto interministeriale del 5 luglio 2021 L’articolo 1, comma 614, della [...]

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – Risoluzione 06 agosto 2021, n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 06 agosto 2021, n. 54/E Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 455 depositata il 14 gennaio 2015 – In tema di I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle “dichiarazioni periodiche” […] nel qual caso, però, a seguito dell’impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente “in parte qua” il suddetto accertamento

In tema di I.V.A., l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale preclude che l'imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell'omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle "dichiarazioni periodiche" [...] nel qual caso, però, a seguito dell'impugnazione del contribuente, la detraibilità delle poste dovrà essere valutata dal giudice del merito che, quale giudice del rapporto e non solo dell'atto, deve procedere alla quantificazione della pretesa erariale, annullando eventualmente "in parte qua" il suddetto accertamento

Circolare ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti covid 19

Circolare ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti covid 19 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che [...]

LIPE – Comunicazioni trimestrali liquidazioni IVA: scadenza, istruzioni, sanzioni, invio telematico

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ha cadenza trimestrale. Tutti i soggetti passivi dell’IVA, salvo alcune eccezioni, sono obbligati all'invio telematico all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, di una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del Regolamento [...]

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007  – La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione. L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore

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