Archivi annuali: 2021

MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 luglio 2021, n. 46 – Modalità semplificate e differita del termine di presentazione delle domande per gli esami di abilitazione per consulenti del lavoro, sessione 2021

MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 16 luglio 2021, n. 46 Modalità semplificate e differita del termine di presentazione delle domande per gli esami di abilitazione per consulenti del lavoro, sessione 2021 Art. 1 (Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro) 1. In deroga alle disposizioni normative vigenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 19308 – L’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c.: sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente

L'unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c.: sicché, accertatane l'invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20387 – Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità  dell’atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell’applicazione dell’art. 2953 cod. civ.

Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità  dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20254 – Ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei

Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20253 – Il divieto di variazione peggiorativa, sancito dall’art. 2103 c.c., escluda che al prestatore di lavoro possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantiscano al contempo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.

Il divieto di variazione peggiorativa, sancito dall'art. 2103 c.c., escluda che al prestatore di lavoro possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantiscano al contempo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19378 – In tema di rapporto di lavoro dei dirigenti d’azienda l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995, dev’essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che ad esso consegua un’effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in uno stato di disoccupazione

In tema di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995, dev'essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che ad esso consegua un'effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in uno stato di disoccupazione

Torna in cima