Archivi annuali: 2022

Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 Con la presente risoluzione sono portati all’attenzione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti forniti per [...]

LEGGE 04 agosto 2022, n. 127 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

LEGGE 04 agosto 2022, n. 127 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387 – I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387 Professionista - Contribuzione - Natura di costi relativi all'attività professionale - Computo dei compensi Ritenuto in fatto 1. Il Notaio F.F.R. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso tre avvisi di accertamento, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25338 – In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25336 – Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato

Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. E' inammissibile il ricorso quando non riporta, nelle parti essenziali, il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di merito, né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale sicché non è dato comprendere ex actis

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25288 – L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25160 – Poiché l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’amministrazione pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell’esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma – anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione – ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione

Poiché l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21443 del 6 luglio 2022 – E’ ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

E' ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

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