Corte di Cassazione ordinanza n. 21109 del 4 luglio 2022 – In tema di imposta di registro su atti giudiziari, il contenuto minimo dell’avviso di liquidazione consiste nell’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo o, comunque, del titolo dell’atto per il quale viene richiesta l’imposta
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, il contenuto minimo dell'avviso di liquidazione consiste nell'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo o, comunque, del titolo dell'atto per il quale viene richiesta l'imposta