Corte di Cassazione ordinanza n. 21109 del 4 luglio 2022 – In  tema di imposta di registro su atti giudiziari, il contenuto minimo dell’avviso di liquidazione consiste nell’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo o, comunque, del titolo dell’atto per il quale viene richiesta l’imposta