Corte di Cassazione ordinanza n. 21108 del 4 luglio 2022 – Il giudice non può fondare la propria decisione basandosi sulle integrazioni della motivazione operate (ex post) dall’Ufficio, giacchè il contenuto motivazionale dell’atto impositivo deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale