MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 08 agosto 2022
Diffusione e rafforzamento dell’economia sociale
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
b) “accordo di collaborazione”: documento redatto dai soggetti proponenti, fino a un massimo di sei, accluso alla domanda di agevolazione presentata congiuntamente tra i medesimi proponenti.
L’accordo di collaborazione può assumere la forma, a titolo esemplificativo, del contratto di rete, del consorzio, del protocollo d’intesa o di altre forme contrattuali di collaborazione. Lo strumento prescelto deve configurarsi con la forma giuridica prescritta dalla relativa normativa di riferimento;
c) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
d) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti a finalità regionale contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea;
e) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) “Convenzione”: la convenzione stipulata tra il Ministero, l’ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo;
g) “decreto contributo”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto istitutivo, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 6, comma 4 del medesimo decreto istitutivo in aggiunta al finanziamento agevolato;
h) “decreto finanziamento”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del decreto istitutivo, le condizioni e le modalità per l’accesso ai finanziamenti agevolati;
i) “decreto istitutivo”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell’economia sociale e di quella culturale e creativa;
j) “delibera di finanziamento”: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione- nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione;
k) “delibera di finanziamento agevolato”: documento attestante la deliberazione di finanziamento agevolato adottata da CDP ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto finanziamento;
l) “finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;
m) “finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP, a valere sulle risorse del FRI, all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del presente decreto, assistito dalla garanzia dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006 e al decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, così come di volta in volta modificati, integrati o sostituiti;
n) “finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice all’impresa per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del presente decreto;
o) “FRI”: il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche e integrazioni;
p) “grandi imprese”: imprese diverse dalle PMI;
q) “imprese culturali e creative”: le imprese che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;
r) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
s) “PEC”: posta elettronica certificata;
t) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
u) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
v) “programma di investimento”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un’impresa operante nell’ambito dell’economia sociale o culturale e creativo appartenente alle categorie di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto istitutivo che presenti spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto;
w) “Regolamento n. 651/2014”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
x) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi delegati dal Ministero nell’ambito del presente decreto, sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
y) “unità produttiva”: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto istitutivo, fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.
2. Fermo restando quanto riportato al comma 1, il presente decreto fornisce altresì, ai fini di una più agevole comprensione della disciplina dell’intervento agevolativo, un quadro integrato delle disposizioni recate dal decreto istitutivo, dal decreto contributo e dal decreto finanziamento.
3. Gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla valutazione, alla gestione e al monitoraggio dei programmi di investimento nonché all’erogazione del contributo non rimborsabile, sono svolti dal Ministero anche per il tramite del Soggetto gestore, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto contributo, nei limiti e con le modalità di cui al presente decreto.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera c), con riferimento alle imprese che non hanno sede nel territorio italiano:
a) le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;
b) le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;
c) le società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
d) le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del presente decreto.
2. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, nonché, qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1, lettere da a) a d), alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
3. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del codice penale. L’esclusione non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
e) che risultano in difficoltà secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento n. 651/2014.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti coproponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
b) l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
Art. 4
(Programmi ammissibili)
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all’articolo 3 e che prevedano:
a) la realizzazione di investimenti produttivi, ivi compresi quelli che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, presentano un carattere innovativo in termini di impatto sociale ovvero di sostenibilità ambientale;
b) l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.
2. I programmi di cui al comma 1, che possono essere presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa, devono essere:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del programma, fermo restando la non ammissibilità delle relative spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda;
d) ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all’articolo 6, comma 2. Il Ministero può autorizzare proroghe del termine per la realizzazione dell’investimento, per una durata complessivamente non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria prima dello scadere del predetto termine. Il Ministero, ricevuta la richiesta di proroga da parte dell’impresa, acquisisce la valutazione della Banca finanziatrice da svolgersi anche per conto di CDP in relazione al finanziamento agevolato e, in caso di esito positivo, comunica all’impresa e alla stessa Banca finanziatrice e alla CDP l’avvenuta concessione della proroga nonché l’eventuale variazione del provvedimento di concessione. La Banca finanziatrice procede alla modifica del contratto di finanziamento e provvede a darne comunicazione al Ministero e alla CDP, secondo quanto meglio previsto nella Convenzione. In caso di esito negativo, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza all’impresa, dandone comunicazione alla Banca finanziatrice.
3. I programmi di cui al comma 1 devono presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti applicabili. Qualora presentati congiuntamente ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e fermi restando i predetti limiti minimo e massimo, ciascun coproponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
4. I programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo derivanti dall’applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di Stato:
a) la creazione di una nuova unità produttiva;
b) l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
c) la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell’impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell’uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonché la transizione verso un modello di economia circolare.
5. I programmi di investimento presentati da grandi imprese concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo devono prevedere costi ammissibili che superino l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. I programmi di investimento volti alla diversificazione di uno stabilimento esistente devono prevedere costi ammissibili che superino di almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.
6. Qualora per i programmi di investimento di cui al comma 1, lettera a), le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014:
a) i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili; in tali casi la somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non potrà eccedere il limite del 75 per cento delle spese ammissibili;
b) sono esclusi i programmi di investimento relativi alle attività economiche indicate nell’allegato n. 2 al presente decreto.
7. I programmi finalizzati all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità devono risultare comunque funzionali alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all’articolo 2 e devono prevedere spese direttamente connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità.
8. Ai fini di cui al presente decreto si intendono lavoratori con disabilità:
a) il soggetto riconosciuto come lavoratore con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni;
b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Art. 5
(Spese ammissibili)
1. Con riferimento ai programmi finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Le predette spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese di cui alla presente lettera sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.
2. Ai fini della loro ammissibilità alle agevolazioni:
a) le spese relative all’acquisto di beni mobili devono riguardare beni che devono essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente. Non sono comunque ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
b) le spese relative a programmi informatici – che comprendono, a titolo esemplificativo, le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale -, brevetti, licenze, knowhow e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni le spese:
a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
d) relative a commesse interne;
e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
g) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).
4. Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 sono altresì ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:
a) spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting, utenze;
b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonché per l’acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa;
d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
e) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.
5. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui ai commi 1 e 4 devono:
a) essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda;
b) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;
c) essere riferite a beni acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) essere pagate tramite uno o più conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimento agevolato.
6. Con riferimento ai programmi funzionali all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità e rientranti nelle categorie di seguito indicate:
a) costi da sostenere per l’adeguamento dei locali ove viene svolta la produzione ovvero erogato il servizio;
b) costi da sostenere per l’adeguamento o l’acquisto di attrezzature o l’acquisto e la validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
c) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all’assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
e) costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione.
7. Ai fini della relativa ammissibilità, i costi di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), non possono costituire autonomo programma di spesa e devono essere necessariamente associati ai costi di cui alle lettere a) o b), devono essere commisurati a quelli che l’impresa beneficiaria prevede di sostenere per un periodo massimo di 24 mesi e devono essere puntualmente descritti e quantificati in sede di presentazione della domanda.
8. Qualora alla data di presentazione della domanda di agevolazione una percentuale non inferiore al 30 per cento dei lavoratori complessivamente occupati dall’impresa proponente sia rappresentata da soggetti con disabilità, come definiti all’articolo 4, comma 7, sono ammissibili i costi connessi all’acquisizione, alla costruzione, all’installazione o all’ammodernamento dell’unità produttiva dell’impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall’occupazione dei lavoratori con disabilità. In tal caso possono altresì essere oggetto di agevolazione, oltre ai costi sostenuti per gli interventi relativi ai locali e alle attrezzature direttamente connesse allo svolgimento dell’attività di produzione o erogazione del servizio, anche i costi connessi ad interventi sugli altri locali e attrezzature che l’impresa beneficiaria utilizza per svolgere l’attività economica.
9. Ai fini della relativa ammissibilità, ai costi di cui al comma 7 si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
Art. 6
(Agevolazione concedibili)
1. Le agevolazioni concedibili a fronte della realizzazione dei programmi di cui all’articolo 4 assumono la forma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile.
2. Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80% (ottanta per cento), fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, comma 6, lettera a). Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% (trenta per cento) del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70% (settanta per cento), è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56% (cinquantasei per cento).
3. Il finanziamento agevolato, che può essere assistito da idonea garanzia, è concesso con le seguenti caratteristiche:
a) tasso d’interesse pari allo 0,50 per cento annuo;
b) durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. Al finanziamento agevolato è associato un contributo non rimborsabile il cui importo varia in funzione della tipologia di investimento proposto, della dimensione d’impresa e dell’ubicazione del programma agevolato, come riportato ai seguenti commi 5, 6 e 7.
5. Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo non rimborsabile è concesso nel rispetto dei seguenti limiti, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dagli aiuti di volta in volta applicabili di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto istitutivo:
a) 20% (venti per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% (settantacinque per cento) delle spese ritenute ammissibili;
b) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
c) 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
d) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;
e) 5% (cinque per cento) delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.
6. Per i programmi di investimento produttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), riguardanti attività agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 15% (quindici per cento) delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dagli aiuti di volta in volta applicabili di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.
7. Per i programmi di investimento connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 20% (venti per cento) delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dall’aiuto applicabile di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo.
8. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione connessa al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile superi i limiti previsti dall’aiuto di volta in volta applicabile di cui all’articolo 6 del decreto istitutivo, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo del contributo non rimborsabile al fine di garantirne il rispetto.
9. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Art. 7
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 3 del decreto finanziamento per quanto attiene al finanziamento agevolato e all’articolo 2 del decreto contributo per quanto attiene al contributo non rimborsabile. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Analoga verifica è condotta in caso di anticipato esaurimento delle risorse destinate alla concessione del contributo non rimborsabile rispetto a quelle disponibili per la concessione del finanziamento agevolato.
Dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per la concessione del contributo non rimborsabile è data pubblicità da parte del Ministero, con avviso da pubblicare nella sezione “Imprese sociali” del sito internet www.mise.gov.it. Con le medesime modalità il Ministero provvede a dare notizia di eventuali sopraggiunte disponibilità di risorse a tal fine messe a disposizione.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili per la concessione del finanziamento agevolato comporta la chiusura dello sportello agevolativo, comunicata dal Ministero con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione del predetto finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.
4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Il Ministero provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
5. Le domande di agevolazione possono essere presentate, condizionatamente alla stipula della Convenzione, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nell’apposita sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
6. Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema reso disponibile con congruo anticipo rispetto alla data di cui al comma 5 sul sito internet del Ministero e del Soggetto gestore e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il mancato utilizzo del predetto schema, nonché l’invio della domanda di agevolazione con modalità diverse da quelle indicate al comma 5, costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.
7. Unitamente alla domanda di agevolazione di cui al comma 6, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere trasmessa:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
c) la delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.
8. Ciascuna impresa di cui all’articolo 3 può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di un anno decorrente dalla data di trasmissione della domanda di cui al comma 5 e fatta salva l’eventuale ripresentazione a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo.
Art. 8
(Valutazioni istruttorie)
1. Il Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, procede alle valutazioni istruttorie previste dall’articolo 9, comma 7, del decreto istitutivo, sulla base della data e dell’orario di invio telematico della PEC di cui all’articolo 7, comma 5, entro sessanta giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall’eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1 il Ministero procede, in particolare, a:
a) valutare la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente;
b) valutare l’ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del programma, con specifico riferimento, per quanto attiene alla validità tecnico-economica dello stesso, alla rispondenza del programma di investimento al sistema di offerta da implementare ovvero alle traiettorie di sviluppo individuate dall’impresa proponente, in rapporto al suo dimensionamento e alla coerenza delle spese esposte;
c) valutare l’impatto socio ambientale o culturale e creativo del programma di investimento;
d) determinare l’importo delle spese ammissibili, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 5 del presente decreto;
e) determinare l’importo delle agevolazioni concedibili, in applicazioni di quanto previsto all’articolo 6 del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione degli aspetti finanziari connessi alla realizzazione del programma di investimenti, nell’ambito delle valutazioni istruttorie è recepita la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai fini dell’adozione della delibera di finanziamento.
4. Ai fini della valutazione dell’impatto socio ambientale o culturale e creativo è valutata la capacità del programma di investimento di determinare positive ricadute sul territorio avuto riguardo ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione, il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’ecodesign, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
d) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
5. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate tenuto conto delle caratteristiche del territorio ove il programma di investimenti esplicherà i suoi effetti e della tipologia di soggetto proponente, sulla base dei criteri definiti nell’allegato n. 3 al presente decreto. Qualora il programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione sia supportato finanziariamente anche da soggetti, inclusa la Banca finanziatrice, che, per loro natura ovvero per vincoli statutari, sono tenuti a subordinare il loro intervento finanziario ad una positiva valutazione dell’impresa proponente e dell’impatto socio ambientale o culturale del programma in termini di conseguimento degli impatti di cui al comma 4, la predetta valutazione è recepita ai fini delle valutazioni del Ministero di cui al presente articolo e ferma restando la competenza di quest’ultimo in tema di valutazione dell’impatto socio ambientale o culturale e creativo del programma.
6. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Ministero può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all’espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
7. Per le domande di agevolazione per le quali la verifica di cui al presente articolo si concludono con esito negativo, il Ministero comunica all’impresa proponente e alla Banca finanziatrice le motivazioni del mancato accoglimento. I soggetti proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
8. Per le domande di agevolazione per le quali la verifica di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, il Ministero comunica a CDP gli esiti delle valutazioni condotte, ai fini dell’adozione della delibera di finanziamento agevolato. CDP, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, adotta la delibera di finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 9.
Art. 9
(Concessione delle agevolazioni)
1. Successivamente al ricevimento della delibera di finanziamento agevolato, tenuto conto delle risorse disponibili, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette all’impresa, a CDP e alla Banca finanziatrice ai fini degli adempimenti di cui al comma 4.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati l’ammontare delle spese ammissibili, del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento bancario, il tasso da applicare al finanziamento agevolato, la durata del finanziamento e del relativo preammortamento, l’importo del contributo non rimborsabile e l’importo complessivo delle agevolazioni concesse in termini di equivalente sovvenzione lordo, gli impegni dell’impresa anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, gli adempimenti a carico della stessa impresa, nonché le condizioni di revoca o di interruzione dei benefici e l’eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
3. L’efficacia del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. La predetta stipula deve intervenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 1, fatta salva un’eventuale proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni concessa dal Ministero su richiesta motivata dell’impresa o della Banca finanziatrice. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
4. Ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione, il Ministero procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115.
Art. 10
(Erogazione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni sono erogate in non più di sei stati avanzamento lavori (SAL), più l’ultimo a saldo. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti, nei limiti previsti dalla Convenzione, dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento e fermo restando che ogni stato avanzamento non può essere inferiore al 15 (quindici) per cento del totale delle spese previste dal programma di investimento, fatta eccezione per l’ultimo stato avanzamento lavori che può essere inferiore.
2. Nel periodo di realizzazione del programma agevolato, l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 (novanta) per cento delle agevolazioni complessivamente concesse; il restante 10 (dieci) per cento, da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, è erogato a saldo a seguito degli accertamenti disciplinati al comma 11.
3. È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota del solo finanziamento a titolo di anticipazione, sulla base di quanto eventualmente previsto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto istitutivo, dal contratto di finanziamento. In ogni caso l’anticipazione non può eccedere il limite del 15 (quindici) per cento dell’ammontare del finanziamento e deve essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. La quota di finanziamento erogata a titolo di anticipazione è recuperata dalle successive erogazioni effettuate, ai sensi del comma 1, a titolo di stato avanzamento lavori.
4. Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori – relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile – devono essere presentate al Soggetto gestore, a mezzo PEC all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it.
5. Le eventuali richieste di erogazione del solo finanziamento a titolo di anticipazione devono essere presentate alla Banca finanziatrice che, ai fini della relativa erogazione, richiede al Soggetto gestore la verifica delle condizioni di erogabilità e ne dà notizia alla CDP.
6. Le richieste di cui ai commi 4 e 5, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, devono essere redatte utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito internet del Soggetto gestore e del Ministero. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.
7. Le richieste di erogazione di cui al comma 4, fatta eccezione per quella a saldo, sono presentate in relazione a stati avanzamento lavori del programma di investimento, sulla base di titoli di spesa, anche non quietanzati, e di documentazione attestante l’avvenuto sostenimento delle ulteriori eventuali spese ammesse ad agevolazione. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall’erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell’ambito dei successivi stati di avanzamento. Al Soggetto gestore è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta ed in assenza di presentazione di ulteriori richieste di erogazione da parte del soggetto beneficiario.
8. Il Soggetto gestore, ricevuta la richiesta di erogazione, verifica la completezza della documentazione trasmessa e la pertinenza delle spese esposte con il programma agevolato, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici. In esito alle predette verifiche il Soggetto gestore determina l’ammontare delle agevolazioni concedibili nella forma di finanziamento agevolato e di contributo non rimborsabile, e comunica alla Banca finanziatrice e alla CDP, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, fatto salvo quanto previsto al comma 14, la quota di finanziamento eventualmente erogabile.
9. La Banca finanziatrice, ricevuta la comunicazione di cui al comma 8, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di finanziamento, e dispone l’erogazione della quota di finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse necessarie all’erogazione del finanziamento agevolato da parte di CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Soggetto gestore.
10. Il Soggetto gestore, ricevuta la comunicazione della Banca finanziatrice di cui al comma 9, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all’erogazione in favore dell’impresa beneficiaria del contributo non rimborsabile spettante.
11. La richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori a saldo deve essere presentata al Soggetto gestore entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, unitamente al rapporto tecnico finale sull’esecuzione del programma agevolato redatto secondo lo schema reso disponibile sul sito internet del Ministero e del Soggetto gestore. Ai fini dell’erogazione del saldo dell’agevolazione ovvero del recupero del maggior importo eventualmente erogato, il Soggetto gestore, tenuto anche conto del rapporto tecnico finale, effettua un sopralluogo presso l’unità produttiva agevolata finalizzato ad accertare:
a) il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di attuazione dell’intervento agevolativo;
b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi giustificativi di pagamento;
e) l’esistenza, la funzionalità e la pertinenza delle spese rendicontate, rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata;
f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
12. Il Soggetto gestore, in esito alle verifiche di cui al comma 11, provvede a redigere un’apposita relazione con la quale è, tra l’altro, quantificato l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e di quanto erogabile a saldo in favore dell’impresa beneficiaria, comunicando gli esiti dell’istruttoria al Ministero e alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione, fatto salvo quanto previsto al comma 15. In caso di superamento dei massimali di aiuto previsti dai regimi applicabili, il Soggetto gestore applica le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del presente decreto.
13. Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo spettante a titolo di finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile, si applica quanto previsto dai commi 9 e 10 del presente articolo.
14. I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all’impresa beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l’indicazione nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Italia Economia Sociale”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.
15. Nel caso in cui le verifiche di cui ai commi 8 o 11 diano esito negativo, il Soggetto gestore può richiedere all’impresa beneficiaria le opportune integrazioni, fornendo un termine non superiore a 30 giorni per il riscontro. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
Art. 11
(Variazioni)
1. L’impresa beneficiaria comunica a mezzo PEC al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
2. Le variazioni intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l’assenso del Ministero. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell’attività, la comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da un’adeguata relazione illustrativa. Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice, verifica la permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni e ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria, alla Banca finanziatrice e alla CDP.
L’esito delle verifiche predette è comunicato all’impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.
3. La Banca finanziatrice, subordinatamente all’eventuale aggiornamento della delibera di finanziamento agevolato da parte di CDP, sulla base della nuova valutazione del merito di credito svolta dalla Banca finanziatrice, provvede ad effettuare le modifiche al contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo.
4. L’erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.
5. La Banca finanziatrice comunica al Ministero e alla CDP ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.
6. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del programma di investimento è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni. Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati, complessivamente o per singola tipologia, non può comunque comportare un incremento delle agevolazioni concesse. La rimodulazione delle voci di spesa è valutata dal Ministero preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.
Art. 12
(Revoche)
1. Il Ministero dispone la revoca totale o parziale del Finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile nei seguenti casi:
a) qualora sia verificata l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa e non sanabili;
b) l’impresa non porti a conclusione il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, entro i termini previsti, come eventualmente prorogati, fatte salve cause di forza maggiore;
c) l’impresa trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal completamento del medesimo programma per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
d) l’impresa cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimento per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimento per le grandi imprese ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
f) l’impresa non consenta i controlli del Soggetto gestore o del Ministero sulla realizzazione del programma di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio;
g) l’impresa non rimborsi gli interessi di preammortamento ovvero le rate del Finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso. In tale circostanza, l’inadempienza dell’impresa è comunicata al Ministero e alla CDP dalla Banca finanziatrice;
h) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di Finanziamento, anche in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa, come specificati dal presente decreto ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, ferma restando la revoca totale delle agevolazioni qualora dalle verifiche effettuate risulti che il programma di investimento non mantiene la propria organicità e funzionalità.
3. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c), qualora l’atto di disposizione sia autorizzato dal Ministero, la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all’immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale, ma è riferita all’importo dell’intera spesa relativa all’immobilizzazione interessata, sempre che il programma di investimento mantenga la propria organicità e funzionalità.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere d) ed e), ad eccezione delle operazioni societarie autorizzate, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di investimento, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di investimento.
5. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera g), la revoca è commisurata alla parte di finanziamento non restituita.
6. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Ministero, che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione e, ove ricorrano le circostanze, delle maggiorazioni di tasso e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 13
(Vigilanza, controlli e ispezioni)
1. Fermi restando gli accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun programma di investimenti, il Ministero, anche tramite il Soggetto gestore, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 15
(Disposizioni finali, oneri informativi e rinvio)
1. È disposta, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017.
2. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 4 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto istitutivo, dal decreto interministeriale, dal decreto di accesso al contributo e dal presente provvedimento.
3. Resta fermo quant’altro previsto dal decreto istitutivo, dal decreto interministeriale e dal decreto di accesso al contributo e non espressamente richiamato dal presente decreto.
Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI (CLASSIFICAZIONE ATECO 2007) PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
Settore | Attività |
---|---|
18.12.00 | Altra stampa |
18.20.00 | Riproduzione di supporti registrati |
32.40.10 | Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) |
58.11.00 | Edizione di libri |
58.12.01 | Pubblicazione di elenchi |
58.14.00 | Edizione di riviste e periodici |
58.19.00 | Altre attività editoriali |
58.21.00 | Edizione di giochi per computer |
59.11.00 | Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.12.00 | Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
59.20.10 | Edizione di registrazioni sonore |
59.20.20 | Edizione di musica stampata |
62.01.00 | Produzione di software non connesso all’edizione |
63.11.19 | Altre elaborazioni elettroniche di dati |
63.99.00 | Altre attività dei servizi di informazione nca |
63.12.00 | Portali web |
70.21.00 | Pubbliche relazioni e comunicazione |
71.11.00 | Attività degli studi di architettura |
71.12.10 | Attività degli studi di ingegneria |
73.11.01 | Ideazione di campagne pubblicitarie |
73.11.02 | Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari |
74.10.10 | Attività di design di moda e design industriale |
74.10.21 | Attività dei disegnatori grafici di pagine web |
74.10.29 | Altre attività dei disegnatori grafici |
74.10.30 | Attività dei disegnatori tecnici |
74.10.90 | Altre attività di design |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.12 | Attività di riprese aeree nel campo della fotografia |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.02 | Attività nel campo della regia |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.02 | Attività di conservazione e restauro di opere d’arte |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.01.00 | Attività di biblioteche ed archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
Allegato 2
ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DEGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE AGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO N. 651/2014
Attività economiche non ammissibili agli aiuti a finalità regionale per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie
Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.
Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:
a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
a) attività di cui alla divisione 49 “Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte”, escluse le attività di cui alle classi 49.32 “Trasporto con taxi”, 49.42 “Servizi di trasloco” e del gruppo 49.5 “Trasporto mediante condotte”;
b) attività di cui alla divisione 50 “Trasporto marittimo e per vie d’acqua”;
c) attività di cui alla divisione 51 “Trasporto aereo”, escluse le attività di cui alla classe 51.22 “Trasporto spaziale”.
Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.
Allegato 3
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO PROGETTUALE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNO O PIÙ OBIETTIVI DI IMPATTO SOCIO-AMBIENTALE
Al fine di riscontrare l’impatto socio-ambientale dei programmi di spesa presentati a valere sulla misura agevolativa “Italia Economia Sociale”, si riportano di seguito le aree di risultato atteso e i relativi indicatori.
AREE DI IMPATTO ED INDICATORI
AREE DI IMPATTO | DESCRIZIONE |
---|---|
COMUNITÀ E TERRITORIO | Ricadute positive in termini di contributo offerto alla sostenibilità socio-ambientale delle traiettorie di sviluppo del territorio di localizzazione dell’iniziativa, al benessere delle comunità afferenti (fabbisogni, soluzioni, sinergie, interventi tangibili e intangibili di valorizzazione culturale, ambientale, ecc.) e all’attivazione di collaborazioni/partnership con il sistema istituzionale e socio-economico di riferimento. |
INNOVAZIONE | Implementazione di nuove soluzioni (prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.), più rispondenti ad un bisogno sociale e/o territoriale rispetto a quelle esistenti e/o alla effettiva valorizzazione delle opportunità di crescita della filiera creativo-culturale, in grado anche di rafforzare reti, relazioni, modalità di utilizzo delle risorse e dei beni storico-artistici attraverso l’introduzione di innovazioni organizzative, sociale e tecnologiche. |
DESTINATARI | Tale area rinvia ai destinatari diretti/indiretti del programma di investimento, alle possibili valenze di sviluppo professionalizzante dei soggetti coinvolti. |
AREA DI IMPATTO | CODICE | INDICATORI |
---|---|---|
COMUNITÀ E TERRITORIO | 1 | Il programma concorre a dare risposte al fabbisogno insoddisfatto (o parzialmente soddisfatto) di beni/servizi nell’ambito territoriale di riferimento |
2 | Il programma si caratterizza per l’implementazione di soluzioni innovative a vantaggio della comunità di riferimento e/o utili a promuovere traiettorie di sviluppo sostenibile | |
3 | Il programma valorizza il patrimonio e l’identità culturale e/o paesaggistico- ambientale del territorio di intervento e/o produce effetti di rigenerazione urbana (anche attraverso la valorizzazione imprenditoriale di strutture pubbliche inutilizzate, beni confiscati alla criminalità organizzata, spazi culturali dismessi, etc.) e/o socio-culturale | |
4 | Il progetto d’impresa presuppone il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse istituzionali (volontari, finanziatori, network di appartenenza, reti territoriali, partner privati, enti locali e di Terzo Settore, ecc.) e/o è in grado di concorrere alla ricostruzione di legami comunitari (community building/engagement/management) o a una maggiore apertura degli stessi | |
5 | Il programma prevede l’attivazione di strumenti di monitoraggio per valutare nel tempo il conseguimento dei risultati socio-ambientali attesi | |
6 | Il programma consente una fruizione più estesa dei prodotti/servizi offerti e/o migliora l’accessibilità ai servizi territoriali o di comunità già disponibili | |
INNOVAZIONE | 7 | La tecnologia utilizzata facilita la fruizione dei prodotti/servizi offerti da parte dei destinatari diretti e/o dei potenziali clienti/utenti |
8 | Il programma implementa processi/prodotti/servizi innovativi | |
9 | Il programma è, almeno in quota parte, finalizzato alla disseminazione/replicabilità dei risultati conseguiti e/o dei modelli organizzativi/di business implementati | |
10 | La tecnologia utilizzata e, più in generale, il sistema d’offerta prospettato, alimentano dinamiche di inclusione digitale delle fasce deboli della popolazione e/o di reskilling dei lavoratori | |
11 | Il programma si caratterizza per l’attivazione di modelli di business innovativi in rapporto a quelli che sono gli ambiti di attività/le forme di governance e gli assetti organizzativi comunemente associati alle imprese sociali o a quelle creativo-culturali | |
12 | Un aspetto distintivo del programma proposto è dato dalla finalizzazione dello stesso alla promozione di ecosistemi dell’innovazione / dinamiche di open innovation e/o di cross fertilization tra settori/ambiti competenziali differenti e/o tra imprese private e imprese “social impact” | |
13 | Il progetto presentato alimenta, in tutto o in parte, dinamiche di economia green/circolare | |
14 | Il programma prevede la valorizzazione/messa a punto di piattaforme tecnologico-digitali orientate alla condivisione con gli attori locali del valore generato dall’impresa o alla produzione partecipata dello stesso | |
15 | L’investimento nella dimensione “cultura” è, almeno in quota parte, volto a ricostruire legami relazionali e comunitari in grado di innescare nuove iniziative ad impatto sociale e/o di configurarsi come bene di interesse collettivo | |
DESTINATARI | 16 | Il progetto prevede ricadute occupazionali in relazione a: |
1) lavoratori svantaggiati | ||
2) persone vulnerabili | ||
3) under 25 | ||
4) over 50 | ||
5) altro (da specificare nell’apposita sezione del format di bp) | ||
17 | Il progetto proposto genera dinamiche di inclusione sociale delle categorie fragili della popolazione o delle persone solitamente escluse dai circuiti della produzione/fruizione creativo/culturale | |
18 | Il progetto proposto prevede l’istaurazione di collaborazioni/partnership con enti/istituzioni/organizzazioni educativo-culturali e/o impegnati nella tutela/valorizzazione del patrimonio storico-artistico | |
19 | Il progetto proposto è, almeno in quota parte, finalizzato a promuovere dinamiche di land/city branding, valorizzando i caratteri identitari e le peculiarità locali | |
20 | Il progetto proposto investe sul protagonismo dei giovani, facilitando l’attivazione delle loro capacità/conoscenze e/o attraendo talenti da contesti e ambiti professionali/culturali diversi e/o favorendo il passaggio di competenze tra generazioni diverse | |
21 | Il progetto e, più in generale, l’azione del soggetto proponente producono esternalità positive riconosciute dagli altri attori socio-economici, come testimoniato anche dal sostegno assicurato da enti filantropici/fondazioni, gestori di strumenti di finanza di impatto, cittadini singoli e associati (crowdfunding, social lending, equity crowdfunding) | |
22 | Il progetto proposto alimenta dinamiche di accelerazione dei processi/delle pratiche di trasformazione sociale, con effetti a cascata anche sull’azione delle istituzioni pubbliche e/o delle imprese for profit | |
23 | Il progetto proposto promuove modalità di attivazione dell’offerta creativo- culturale in grado di valorizzare le tradizioni e le vocazioni produttive e turistiche del territorio di riferimento |
Gli indicatori sopra elencati, in un numero non superiore a dieci, vanno specificamente ricondotti ad una (e solo ad una) delle aree obiettivo di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto; nella specifica sezione del format di domanda vanno riportate informazioni/annotazioni progettuali (e/o relative al soggetto proponente) volte a spiegare le ragioni per cui il programma di investimento proposto è coerente con il perseguimento dei suddetti indicatori.
Inoltre, i soggetti proponenti aventi natura di impresa sociale saranno valutati anche in rapporto alla caratterizzazione “multistakeholder (MSH)” della loro struttura di governance.
GOVERNANCE
INDICATORI |
---|
L’organizzazione proponente dispone di una struttura di governance in grado di sostenere la sua missione e la creazione di valore aggiunto in termini di impatto sociale |
La base sociale risulta articolata/equilibrata (presenza/co-presenza di soci lavoratori, soci finanziatori, soci volontari, persone giuridiche, privato sociale, enti pubblici, autorità locali) |
La base sociale è adeguatamente rappresentata nel sistema di governance implementato |
L’organizzazione ha effettuato donazioni (in uscita) a favore di enti pubblici o privati |
Allegato 4
AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2015 E S.M.I., DAL DECRETO INTERMINISTERIAL 14 FEBBRAIO 2017 E S.M.I., DAL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2017 E S.M.I. E DAL PRESENTE DECRETO
(Testo dell’allegato)
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