MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 01 aprile 2020, n. 1617
Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 – Circolare direttoriale concernente i termini per la presentazione della relazione di monitoraggio relativa all’anno 2019.
1. Premessa
L’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” ha previsto l’adozione di misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), con il fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.
In attuazione della citata disposizione di legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero), di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 (di seguito: decreto 3 gennaio 2017) sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi in gestione che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie agevolate alle piccole e medie imprese operanti in tutti i settori di attività economica.
L’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, prevede che i confidi che hanno ottenuto il contributo sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, e per il periodo di durata del fondo rischi, una dettagliata relazione di monitoraggio finalizzata al controllo sulla corretta gestione del fondo rischi.
In attuazione dell’articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, 7 febbraio 2019 (di seguito: decreto 7 febbraio 2019), sono stati definiti i termini, i contenuti e le modalità di trasmissione al Ministero della relazione di monitoraggio nonché le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi pubblico.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto 7 febbraio 2019, prevede che i confidi cui è stato erogato il contributo devono trasmettere al Ministero, per il periodo di durata del fondo rischi, la relazione di monitoraggio entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno.
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, sono state previste misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 106 del predetto decreto-legge, in materia di svolgimento delle assemblee di società, prevede al comma 1, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le previsioni del predetto articolo si applicano, in virtù di quanto disposto dal comma 7 dello stesso, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale resti in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Tanto premesso, si ritiene necessario adeguare alle citate disposizioni del decreto-legge n. 18/2020 i termini per la trasmissione da parte dei confidi della relazione di monitoraggio relativa all’anno 2019, tenendo altresì conto delle difficoltà organizzative e logistiche connesse allo stato di emergenza sanitaria in corso.
2. Termini per la trasmissione della relazione di monitoraggio relativa all’anno 2019
In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto 7 febbraio 2019, la relazione di monitoraggio relativa all’anno 2019 dovrà essere trasmessa al Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
3. Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare, si rinvia a quanto disposto dal decreto 3 gennaio 2017 e dal decreto 7 febbraio 2019.