Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24890 – In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all’INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell’Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.

In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all'INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell'Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.

FONDAZIONE STUDI CDL – Comunicato 03 agosto 2022 – Decreto Trasparenza, un passo indietro rispetto alla transizione digitale

FONDAZIONE STUDI CDL - Comunicato 03 agosto 2022 Decreto Trasparenza, un passo indietro rispetto alla transizione digitale Un Paese a due facce. "Un’Italia che guarda avanti e una che guarda indietro. C’è una parte del Governo che cerca la transizione digitale e un'altra che ripercorre i noti percorsi delle procedure cartacee". Apre così l’editoriale firmato [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 21332 del 6 luglio 2022 – Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società e la  violazione  delle  norme  sul litisconsorzio necessario comporta l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società e la  violazione  delle  norme  sul litisconsorzio necessario comporta l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21325 del 6 luglio 2022 – Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l’inesistenza (o l’esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d’inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione

Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza (o l'esistenza) del giudicato esterno deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 21238 del 5 luglio 2022 – La definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da parte dell’ente creditore

La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore

Corte di Cassazione ordinanza n. 21202 del 5 luglio 2022 – In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia stato sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice adito

Corte di Cassazione ordinanza n. 21099 del 4 luglio 2022 – In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l’atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

In tema di accertamento tributario, è tempestiva la notifica del relativo avviso a mezzo del servizio postale, quando l'atto sia stato spedito prima dello spirare del termine a tal fine fissato dalla legge, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 21098 del 4 luglio 2022 – In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla n. 124 del 2017

In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla n. 124 del 2017

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