Archivi annuali: 2022

Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate – INAIL – Comunicato 26 luglio 2022

INAIL - Comunicato 26 luglio 2022 Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature "percepite". [...]

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – INAIL – Circolare 26 luglio 2022, n. 29

INAIL - Circolare 26 luglio 2022, n. 29 Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili Quadro normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". [...]

LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 – Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

LEGGE 15 luglio 2022, n. 99 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore Capo I Principi Art. 1 Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore 1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica [...]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 22 giugno 2022, n. 100 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 22 giugno 2022, n. 100 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze Art 1 Riorganizzazione del Ministero 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 – In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico denaro sequestrato sia stato proprio quello conseguito in conseguenza dell’illecita attività svolta. La confisca, pertanto, opera non con riferimento alla materialità delle singole specifiche banconote acquisite, bensì come entità di denaro che ha incrementato il patrimonio dell’indagato. Solo ove il denaro non sia più rinvenuto nella disponibilità del reo potrà, allora, essere disposta la confisca per equivalente, che riguarderà, ove possibile, altri beni, di diversa tipologia nella disponibilità dell’indagato. La confisca per equivalente ha, infatti, natura surrogatoria

In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico denaro sequestrato sia stato proprio quello conseguito in conseguenza dell'illecita attività svolta. La confisca, pertanto, opera non con riferimento alla materialità delle singole specifiche banconote acquisite, bensì come entità di denaro che ha incrementato il patrimonio dell'indagato. Solo ove il denaro non sia più rinvenuto nella disponibilità del reo potrà, allora, essere disposta la confisca per equivalente, che riguarderà, ove possibile, altri beni, di diversa tipologia nella disponibilità dell'indagato. La confisca per equivalente ha, infatti, natura surrogatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23391 – In tema di credito d’imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l’omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti

In tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23374 – Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia

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