Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 18557 depositata l’ 8 giugno 2022 – In materia di plusvalenze, l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In materia di plusvalenze, l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

INPS – Messaggio 08 luglio 2022, n. 2743 – Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite l’utilizzo del flusso Uniemens-Cig (UNI41), introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Rilascio del servizio presentazione Uniemens-Cig (UNI41)

INPS - Messaggio 08 luglio 2022, n. 2743 Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite l’utilizzo del flusso Uniemens-Cig (UNI41), introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Rilascio del servizio presentazione Uniemens-Cig (UNI41) 1. Premessa Con la circolare n. 62 del 14 [...]

INAIL – Comunicato 09 luglio 2022 – Affidamento di ricerche in collaborazione, di durata biennale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’INAIL e al consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di attività di ricerca 2022-2024

INAIL - Comunicato 09 luglio 2022 Affidamento di ricerche in collaborazione, di durata biennale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall'INAIL e al consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di attività di ricerca 2022-2024 Si rende noto che è stata indetta una procedura valutativa per l'affidamento di ricerche in collaborazione, di [...]

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 08 luglio 2022 – De Nuccio: “Grande attenzione per i temi d’interesse per la professione”

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 08 luglio 2022 De Nuccio: "Grande attenzione per i temi d’interesse per la professione" Razionalizzazione del calendario fiscale, semplificazione degli adempimenti e riforme del sistema fiscale e della giustizia tributaria i temi al centro della riunione  De Nuccio:  "Grande attenzione per i temi d’interesse per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184 – La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21773 – E’ legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

E' legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771 – In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali

In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l'audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all'esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell'addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l'assistenza di rappresentanti sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21470 – La violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

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