Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2022, n. 21937 – In materia di trattamento di fine servizio, la retribuzione contributiva utile è costituita solo dagli elementi testualmente menzionati dalla normativa previdenziale, la cui elencazione ha carattere tassativo, con conseguente esclusione dell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, non contemplata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973

In materia di trattamento di fine servizio, la retribuzione contributiva utile è costituita solo dagli elementi testualmente menzionati dalla normativa previdenziale, la cui elencazione ha carattere tassativo, con conseguente esclusione dell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, non contemplata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 – Tempestività della contestazione disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 Licenziamento disciplinare - Agente di Polizia Municipale - Tempestività della contestazione - Accertamento riservato al giudice di merito - Insindacabilità Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2020, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21871 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21841 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all’eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all'eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21747 – L’erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all’onere di prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva

L'erogazione del trattamento relativo alla anzianità maturata debba considerarsi una misura autonoma e concorrente con il contributo a fondo perduto legato all'onere di prosecuzione volontaria della contribuzione e finalizzato a raggiungere la necessaria anzianità contributiva

Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti. Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento [...]

Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25  – AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 244635 del 27 giugno 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento n. 244635 del 27 giugno 2022 Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25  IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022 – In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale

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