Archivi annuali: 2022

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 31 marzo 2022 – Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – Annualità 2022

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 31 marzo 2022 Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - Annualità 2022 Art. 1 Agevolazioni concedibili 1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2022, n. 16971 – In materia di interpretazione di atti negoziali l’interpretazione data dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra

In materia di interpretazione di atti negoziali l'interpretazione data dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 20122 depositata il 24 maggio 2022 – Il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini

Il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 maggio 2022, n. 15999 – Per il part time autorizzato secondo le modalità introdotte dal DL nr. 112/2008 manca, invece, una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento sull’orario di lavoro; ne deriva che anche nel lavoro pubblico privatizzato il rapporto di lavoro trasformato in part time può essere ricondotto dalla amministrazione datrice di lavoro all’orario pieno solo con il consenso del lavoratore

Per il part time autorizzato secondo le modalità introdotte dal DL nr. 112/2008 manca, invece, una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento sull'orario di lavoro; ne deriva che anche nel lavoro pubblico privatizzato il rapporto di lavoro trasformato in part time può essere ricondotto dalla amministrazione datrice di lavoro all'orario pieno solo con il consenso del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18413 depositata il 10 maggio 2022 – Nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)

Nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17177 – I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l’importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

I contributi pubblici percepiti per attività di formazione professionale di soggetti terzi non possono essere esclusi dall’assoggettabilità ad IRAP perché per essi non è prevista una correlazione diretta tra l'importo erogato a titolo di contributo ed il corrispondente componente negativo indeducibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2022, n. 17173 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 15445 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di “accertamento   standardizzato”   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l’azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

In tema di "accertamento   standardizzato"   mediante   parametri   o studi di settore,   il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale  e imprescindibile  del  giusto  procedimento  che  legittima  l'azione  amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del  singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

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