Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16635 – La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio”

La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione - diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c. - non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. "accettizio"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 20035 depositata il 17 maggio 2022 – Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16592 – Nell’ambito del settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

Nell'ambito del settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con L. n. 341 del 1995), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile

Corte di Cassazione ordinanza n. 14855 depositata l’ 11 maggio 2022 – E’ affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi – a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l’errore materiale –   non è possibile ricostruire il “decisum” e la “ratio decidendi”, donde la necessità della rinnovazione del giudizio

E' affetto  da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente  intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione  e il dispositivo  relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi - a differenza di quel che si verifica nella correzione de/l'errore materiale -   non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", donde la necessità della rinnovazione del giudizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 14803 depositata il 10 maggio 2022 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna  dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60,  lett. e, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale

Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 – La produzione dell’avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l’ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell’avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza  di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all’art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

La produzione dell'avviso di  ricevimento  del  piego raccomandato  contenente la copia del ricorso per cassazione  spedita per la notificazione  a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.  149 cod. proc. civ., o della  raccomandata  con la quale l'ufficiale  giudiziario dà notizia  al destinatario  dell'avvenuto  compimento  delle formalità  di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta  instaurazione  del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza  di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della  corte in camera  di consiglio  di cui  all'art.  380-bis cod. proc.  civ., anche  se non notificato  mediante  elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

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