Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

Corte di Cassazione ordinanza n. 13003 depositata il 26 aprile 2022 – In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell’avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell'avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

INPS – Comunicato 11 maggio 2022 – Dichiarazioni reddituali iscritti Inpgi – Le istruzioni dell’Inps

INPS - Comunicato 11 maggio 2022 Dichiarazioni reddituali iscritti Inpgi - Le istruzioni dell’Inps I contribuenti iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1 (pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti), devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia in caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, [...]

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Nota 11 maggio 2022, n. 488

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI - Nota 11 maggio 2022, n. 488 Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica - Garante privacy a Ministero dell’interno: no a diffusione di foto lesive della dignità - Garanti privacy Ue: la cooperazione al centro della Conferenza di Primavera Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica [...]

Rientro dall’estero disposto contestualmente all’assunzione intervenuta in costanza di residenza all’estero – Regime speciale per lavoratori impatriati – Risposta 11 maggio 2022, n. 259 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 maggio 2022, n. 259 Rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta in costanza di residenza all'estero - Regime speciale per lavoratori impatriati Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante, cittadino italiano residente all'estero dal 2001, dichiara di aver conseguito nel 1990 il titolo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961 – Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione vi. estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione

Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione vi. estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14848 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 maggio 2022, n. 14550 – L’interpretazione del contratto, ossia la -ricostruzione della volontà delle parti, e vale a dire di ciò che esse hanno voluto, attività che si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, diversamente la qualificazione di tale volontà delle parti, ossia la sua riconduzione ad un tipo legale o la qualificazione in termini di contratto atipico, che invece è giudizio censurabile in sede di legittimità

L'interpretazione del contratto, ossia la -ricostruzione della volontà delle parti, e vale a dire di ciò che esse hanno voluto, attività che si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in Cassazione, diversamente la qualificazione di tale volontà delle parti, ossia la sua riconduzione ad un tipo legale o la qualificazione in termini di contratto atipico, che invece è giudizio censurabile in sede di legittimità

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