Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2022, n. 13064 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15167 depositata il 20 aprile 2022 – In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2022, n. 13057 – Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l’unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12919 – Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale

Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12914 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. Mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12907 – La competenza per territorio può essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell’azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio. In tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell’art. 5 del CCNL 10.1.1959 reso efficace erga omnes con DPR n. 153/1961, affinché l’attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un “ufficio di corrispondenza” occorre che ricorrano, in analogia con l’attività di redattore, oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse

La competenza per territorio può essere determinata anche con riguardo alla dipendenza dell'azienda ove il lavoratore presta effettivamente servizio. In tema di lavoro giornalistico, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 10.1.1959 reso efficace erga omnes con DPR n. 153/1961, affinché l'attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza" occorre che ricorrano, in analogia con l'attività di redattore, oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse

Corte di Cassazione ordinanza n. 11274 depositata il 7 aprile 2022 – La censura inerente la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti è sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del  “nuovo” 360 n. 5  c.p.c. La motivazione dell’atto non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione

La censura inerente la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti è sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del  "nuovo" 360 n. 5  c.p.c. La motivazione dell'atto non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11271 depositata il 7 aprile 2022 – Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il  documento  depositato  ed  il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità

Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il  documento  depositato  ed  il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità

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