Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 11270 depositata il 7 aprile 2022 – In tema d’IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2

In tema d'IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2

Corte di Cassazione ordinanza n. 11269 depositata il 7 aprile 2022 – In  tema d’IVA, è precluso il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto  il  profilo soggettivo,  poichè  l’indicazione  mendace  di  uno  dei soggetti  del rapporto  determina   l’evasione   del  tributo   relativo   alla  diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti

In  tema d'IVA, è precluso il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto  il  profilo soggettivo,  poichè  l'indicazione  mendace  di  uno  dei soggetti  del rapporto  determina   l'evasione   del  tributo   relativo   alla  diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11262 depositata il 7 aprile 2022 – L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11113 depositata il 6 aprile 2022 – Le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono, anche nell’ordinamento nazionale,  fonti di diritto. In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell’ambito dello “ius superveniens”, che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale

Le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono, anche nell'ordinamento nazionale,  fonti di diritto. In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 22 aprile 2022, n. 881

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 22 aprile 2022, n. 881 Comunicazione lavoratori autonomi occasionali - termine periodo transitorio Si fa seguito alla nota prot. 573 del 28 marzo 2022 con la quale, nell’informare codesti Uffici circa l’attivazione, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della nuova applicazione da utilizzare [...]

INAIL – Comunicato 20 aprile 2022 – Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza

INAIL - Comunicato 20 aprile 2022 Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza Proseguendo nella collana di approfondimenti relativi all’accertamento tecnico condotto dall’Istituto su prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, il testo presenta schede dettagliate sulle non conformità rilevate evidenziando le soluzioni costruttive ritenute accettabili Confezionatrici di alimenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 aprile 2022, n. 12795 – Ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione, è insufficiente un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

Ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione, è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza

Torna in cima