CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12920 – In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati “contributi” dall’art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 della l. n. 335 del 1995
In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995