Archivi mensili: Luglio 2023

Whistleblowing – INPS – Circolare n. 64 del 13 luglio 2023 – Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” – Disposizioni attuative

INPS - Circolare n. 64 del 13 luglio 2023 Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle [...]

INAIL – Comunicato del 13 luglio 2023 – Contributi associativi: apertura servizi telematici

INAIL - Comunicato del 13 luglio 2023 Contributi associativi: apertura servizi telematici Dal 18 luglio al 16 ottobre 2023 sono attivi i servizi telematici per l’invio delle adesioni/revoche delle ditte aderenti per l’anno 2024. Le associazioni, titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle [...]

Soppressione dei codici tributo inerenti al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” – Risoluzione n. 43/E del 13 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 43/E del 13 luglio 2023 Soppressione dei codici tributo inerenti al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” Con risoluzioni n. 15/E del 23 gennaio 2006 e n. 74/E del 9 luglio 2012, sono stati istituiti dei codici tributo per il pagamento, mediante i modelli "F24 accise" e “F24 enti pubblici”, [...]

Modello F24 – Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” – Risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 Modello F24 - Codice tributo “1250” denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto” Con risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, tra l’altro, è stato soppresso il codice tributo del modello F24 “1250”, denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”. A seguito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 19553 depositata il 10 luglio 2023 – L’art. 33 della legge n. 104/1992 e l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono chiari nel richiedere che il soggetto da assistere sia affetto da «disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sicché qualora, come nella fattispecie, l’accertamento amministrativo venga revocato il dipendente, pubblico e privato, non può fare leva sul riconoscimento originario, ormai superato, perché sia i permessi che il congedo presuppongono l’attualità dell’esigenza di assistenza, che deve essere certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati.

L’art. 33 della legge n. 104/1992 e l’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono chiari nel richiedere che il soggetto da assistere sia affetto da «disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sicché qualora, come nella fattispecie, l’accertamento amministrativo venga revocato il dipendente, pubblico e privato, non può fare leva sul riconoscimento originario, ormai superato, perché sia i permessi che il congedo presuppongono l’attualità dell’esigenza di assistenza, che deve essere certificata dagli organi amministrativi a ciò deputati.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18666 depositata il 3 luglio 2023 – Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita"; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18654 depositata il 3 luglio 2023 – Il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l’idoneità a prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 626 del 1994 e degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 19453 depositata il 10 luglio 2023 – In materia doganale, l’atto conclusivo dell’attività istruttoria di cui all’art. 181bis, par. 2, Reg. Cee n. 2454/1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l’eventuale successiva adozione dell’atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera persone del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile

In materia doganale, l'atto conclusivo dell'attività istruttoria di cui all'art. 181bis, par. 2, Reg. Cee n. 2454/1993, avendo unicamente la funzione di mettere a conoscenza il contribuente circa gli esiti della suddetta attività ed al quale consegue l'eventuale successiva adozione dell'atto impositivo, non ha natura di atto idoneo a produrre effetti giuridici nella sfera persone del medesimo contribuente e, pertanto, non è autonomamente impugnabile

Torna in cima