Archivi mensili: Luglio 2023

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18996 depositata il 5 luglio 2023 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 apriile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 apriile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18855 depositata il 4 luglio 2023 – Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall’Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l’errore o l’inadempimento del revisore

Quando si tratti di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, il bilancio certificato costituisce fonte rilevante di informazioni e può essere verificato dall'Amministrazione finanziaria secondo i criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto, altresì, della relazione della società di revisione, a sua volta mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione n. 7, sentenza n. 5336 depositata il 26 aprile 2023 – Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, o che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2011, n. 98, è volto a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che hanno perso il lavoro. Per le sopra citate la norma introduce una disciplina fiscale agevolata conseguente alla dimostrazione di non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare, o che l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023 – Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell’imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l’opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell’istituto del rimborso previsto dall’art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell’opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l'applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell'imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l'opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell'istituto del rimborso previsto dall'art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell'opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto

Corte di Cassazione ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023 – In tema di dazi doganali, (a) l’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’OLAF all’esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente “equipollente” alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

In tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente "equipollente" alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro

Il certificato di origine equivale al report stilato dall’Olaf

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18124 depositata il 23 giugno 2023, intervenendo in tema di prova all'importazione ha affermato che "... in tema di dazi doganali, (a) l'art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente [...]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) sentenza n. 692 depositata il 27 marzo 2023 – La possibilità di “qualificazione cumulativa” nell’ambito dei consorzi stabili è limitata, ai sensi dell’art. 47, c. 1 del Codice, soltanto ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo», derivandone, in base a tale pronuncia, che qualora la lex specialis di gara richieda che l’operatore che esegue la lavorazione debba essere in possesso di determinati requisiti di professionalità, è escluso che un consorzio, sia pur “alla rinfusa”, possa indicare come esecutrice una consorziata priva del requisito di professionalità richiesto

La possibilità di “qualificazione cumulativa” nell’ambito dei consorzi stabili è limitata, ai sensi dell’art. 47, c. 1 del Codice, soltanto ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo», derivandone, in base a tale pronuncia, che qualora la lex specialis di gara richieda che l’operatore che esegue la lavorazione debba essere in possesso di determinati requisiti di professionalità, è escluso che un consorzio, sia pur “alla rinfusa”, possa indicare come esecutrice una consorziata priva del requisito di professionalità richiesto

La prescrizione delle imposte è decennale salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha ribadito il principio di ordine generale secondo cui "... salvo che specifiche disposizioni di legge non dispongano diversamente, il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. ..." [...]

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