Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023 – Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell’imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l’opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell’istituto del rimborso previsto dall’art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell’opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto