Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023
L’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell’art. 2 T.U.I.R., trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato, è subordinata ad una manifestazione di volontà nelle modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (art.16 comma 4 del D. Lgs. n.147 del 2015)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 24.7.2020 Z. A. presentava istanza di rimborso della maggiore Irpef versata nell’ anno 2017 (per un importo di euro 45.971) e nell’anno 2018 ( per un importo di euro 60.087) a seguito della mancata applicazione del regime agevolativo previsto a favore dei “lavoratori impatriati” dall’art.16 d.lgs. n.147 del 2015. A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Milano che lo accoglieva con sentenza n.4208 del 2021. Il giudice di primo grado riteneva legittima la richiesta dei beneficio fiscale tramite presentazione di una istanza di rimborso a norma dell’art.38 d.P.R. n.602 del 1973, come consentito dal Provvedimento del Direttore della Agenzia n.85330/2018.
Contro la sentenza della C.T.P. l’Agenzia delle Entrate propone appello deducendo l’errata applicazione del Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate prot.n.85330/2018, il quale consente la presentazione della istanza di rimborso (in alternativa alla dichiarazione integrativa) ai contribuenti che hanno optato per il regime agevolativo previsto dall’art.16 d.lgs. n.147 del 2015, opzione non esercitata dal contribuente.
Z. A. ha depositato controdeduzioni con le quali chiede il rigetto dell’appello, osservando che la norma di legge non prevede alcun adempimento formale da compiersi a pena di decadenza; deposita memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
L’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori che, a norma dell’art.2 Tuir, trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato (“impatriati”) è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente interessato, come risulta espressamente dall’art.16 comma 4 del d.lgs. n.147 del 2015, modificato dall’art.8 bis del d.l. 148 del 2017, secondo cui i soggetti di cui all’art.2 comma 1 legge n.78 del 2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, che intendono avvalersi, alternativamente, dello specifico regime agevolativo previsto dal citato art.16, devono esercitare una apposita opzione seguendo “le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Per gli anni di imposta 2017 e 2018 il provvedimento al quale occorre riferirsi è quello emesso dal Direttore della Agenzia n.46244/2016, integrato dal provvedimento n.64188/2017 (il provvedimento n.85330 del 2018, definisce le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso relativa all’anno di imposta 2016). In base al provvedimento n.46244/16 l’esercizio dell’opzione, espressamente qualificata come irrevocabile, si esercita con due modalità: mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro (sostituto di imposta) affinché applichi le ritenuto ridotte; qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere il beneficio, il contribuente è legittimato ad indicare direttamente nella dichiarazione il reddito nella misura ridotta dall’applicazione della agevolazione prevista dal citato art.16.
Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l’applicazione del regime agevolativo e non presentando direttamente una dichiarazione con riduzione dell’imposta in conformità al beneficio fiscale di cui al citato art.16, ha manifestato la volontà di non esercitare l’opzione in oggetto. Trattandosi di dichiarazione di volontà e non di scienza, la stessa è irretrattabile e non consente di avvalersi dell’istituto del rimborso previsto dall’art.38 d.P.R. 602 del 1973, il quale, nel caso specifico, presuppone il previo esercizio dell’opzione in oggetto e la successiva commissione di un errore materiale o di calcolo nella concreta applicazione del regime agevolativo prescelto.
Le difformi interpretazioni esistenti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l’appello della Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del doppio grado di merito.
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