Archivi annuali: 2023

MINISTERO della GIUSTIZIA – Comunicato del 28 agosto 2023 – Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi»

MINISTERO della GIUSTIZIA - Comunicato del 28 agosto 2023 Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi» Si comunica che l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: [...]

Social Bonus: apertura piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 28 agosto 2023

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 28 agosto 2023 Social Bonus: apertura piattaforma per la presentazione delle istanze con scadenza 15 settembre È disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze inerenti al Social Bonus di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017. Gli istanti possono inoltrare la richiesta di [...]

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 – Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 1 Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25035 depositata il 22 agosto 2023 – Il Fondo di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso

Il Fondo di tesoreria è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1°.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1°, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1°.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso

Processo Tributario: controricorso in cassazione

Si rammenta che con l'introduzione del processo telematico anche ai ricorsi in cassazione, a partire dal 1° gennaio 2023, il controricorso andrà depositato telematicamente, senza necessità di notifica al ricorrente. Con la riforma Cartabia è stato modificato l'articolo 370 c.p.c. Il primo comma dell’art. 370 c.p.c. statuisce che " La parte contro la quale il ricorso [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24926 depositata il 21 agosto 2023 – Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Per cui dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c.

Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Per cui dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’INPGI possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24906 depositata il 21 agosto 2023 – Qualora il giudice di merito, in presenza di fatti allegati e non contestati senza la relativa istruttoria, non può affermare in sentenza fatti e circostanze diverse. In tali casi la sentenza è irrimediabilmente viziata per omesso esame di fatto decisivo

Qualora il giudice di merito, in presenza di fatti allegati e non contestati senza la relativa istruttoria, non può affermare in sentenza fatti e circostanze diverse. In tali casi la sentenza è irrimediabilmente viziata per omesso esame di fatto decisivo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24350 depositata il 10 agosto 2023 – Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200

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