Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15717 depositata il 5 giugno 2023 – In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o la diversità dello stesso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o la diversità dello stesso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15749 depositata il 5 giugno 2023 – Anche nel regime del reverse charge o inversione contabile il diritto di detrazione dell’imposta relativa ad un’operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un’evasione dell’IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s’iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA

Anche nel regime del reverse charge o inversione contabile il diritto di detrazione dell'imposta relativa ad un'operazione di cessione di beni non può essere riconosciuto al cessionario che, sulla fattura emessa per tale operazione in applicazione del suddetto regime, abbia indicato un fornitore fittizio allorquando, alternativamente, il medesimo cessionario: a) abbia egli stesso commesso un'evasione dell'IVA ovvero sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto di detrazione s'iscriveva in una simile evasione; b) sia semplicemente consapevole della indicazione in fattura di un fornitore fittizio e non abbia fornito la prova che il vero fornitore sia un soggetto passivo IVA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15570 depositata il 1° giugno 2023 – In tema di iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia

In tema di iva, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia

Contratti stagionali: La Cassazione definisce le attività stagionali e le cd. “punte di stagionalità”

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9243 depositata il 4 aprile 2023, intervenendo in tema di lavoro stagionale, nell'affermare, ai fini della validità dei contratti stagionali, l'obbligo della contrattazione collettiva pur parlando di punte di attività in determinati periodi dell’anno non ha tipizzato le attività che si ritengono stagionali, ha ribadito che "... nel [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 9243 depositata il 4 aprile 2023 – Nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico- produttiva

Nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico- produttiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15539 depositata il 1° giugno 2023 – I beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri”. Sicché, interpellata sull’interpretazione di disposizioni del reg. CE n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli “obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione (di tale) regolamento (…) consist(eva)no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall’altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro

I beni ammessi in franchigia sono importati in condizioni tali che non possono né competere effettivamente con le analoghe produzioni comunitarie né compromettere il gettito fiscale degli Stati membri". Sicché, interpellata sull'interpretazione di disposizioni del reg. CE n. 918/83, la giurisprudenza unionale ha evidenziato che gli "obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione (di tale) regolamento (...) consist(eva)no nel semplificare, da un lato, lo stabilimento della nuova residenza nello Stato membro e, dall'altro, il lavoro delle autorità doganali di tale Stato membro

Documento “Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%” – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON – Nota n. 76 del 6 giugno 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM ed ESP CON - Nota n. 76 del 6 giugno 2023 Documento “Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%” Ho il piacere di condividere il Documento “Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%”, realizzato dalla nostra Fondazione nazionale di Ricerca con il Consiglio nazionale. [...]

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