Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6584 depositata il 6 marzo 2023 – L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 31 del 7 marzo 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota n. 31 del 7 marzo 2023 Annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali Nell’ambito della proficua collaborazione istituzionale in essere, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha chiesto il supporto del CNDCEC [...]

Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13-bis, comma 2-bis, decreto-legge 26/10/2019, n. 124 – Risposta n. 243 del 7 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 243 del 7 marzo 2023 Vincoli di investimento in società quotate - PIR Alternativi - Articolo 13-bis, comma 2-bis, decreto-legge 26/10/2019, n. 124 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante (di seguito anche ''SGR'' ) è una società di gestione del risparmio [...]

D.Lgs. n. 504/95 – Prodotti alcolici, settore d’imposta della birra – Rideterminazione aliquote di accisa, normale ed agevolate – Circolare n. 8 del 7 marzo 2023 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 8 del 7 marzo 2023 D.Lgs. n. 504/95 - Prodotti alcolici, settore d’imposta della birra - Rideterminazione aliquote di accisa, normale ed agevolate La legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 27 febbraio 2023, di conversione del decreto-legge 29 [...]

DECRETO LEGISLATIVO n. 19 del 2 marzo 2023 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

DECRETO LEGISLATIVO n. 19 del 2 marzo 2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere Capo I Disposizioni comuni Art. 1 Definizioni comuni 1. Ai fini del presente decreto si [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6678 depositata il 6 marzo 2023 – E’ ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

E' ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6403 depositata il 3 marzo 2023 – La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame

La motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello, sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame

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