AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 8 del 7 marzo 2023
D.Lgs. n. 504/95 – Prodotti alcolici, settore d’imposta della birra – Rideterminazione aliquote di accisa, normale ed agevolate
La legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 49 del 27 febbraio 2023, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ha inserito l’art. 15-bis, rubricato “Disposizioni in materia di accisa sulla birra”, con il quale ha disposto un riordino dei trattamenti d’imposta applicabili nel predetto settore disciplinato dal D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.).
Giova rammentare che, con efficacia limitata all’anno 2022, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 985 e 986, aveva introdotto modifiche ai regimi impositivi della birra incrementando il beneficio per i birrifici di cui all’art. 35, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504/95 (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri); introducendo specifiche riduzioni di accisa per i birrifici ricompresi nell’art. 35, comma 3-quater, del T.U.A. (aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri); riducendo l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al T.U.A.
Esaurito il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2023 hanno ripreso efficacia le aliquote di accisa in precedenza fissate (si rinvia a circolare n. 1/2023 del 10 gennaio 2023).
L’art. 15-bis del citato decreto-legge n. 198/22, entrato in vigore in data 28 febbraio 2023 ex art. 1, comma 10, della legge n. 14/23, ha previsto interventi di analoga natura valevoli per l’intero anno 2023, quindi con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023, ed ha statuito al contempo criteri per l’applicazione delle aliquote ridotte di accisa nonché per ottenere il rimborso della maggiore imposta nel frattempo corrisposta. In particolare:
a) conferma aliquote ridotte di accisa sulla birra
L’art. 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 198/22, alle lettere a) e b), ha ripristinato per l’anno 2023, senza soluzione di continuità, le misure già disposte a partire dall’anno 2022 ai sensi dell’art. 35, commi 3-bis e 3-quater, del D.Lgs. n. 504/95, per effetto delle quali a decorrere dal 1° gennaio 2023 rispettivamente:
– sulla birra realizzata nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri prosegue l’applicazione dell’aliquota normale di accisa prevista dall’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 ridotta del 50 per cento;
– sulla birra realizzata nei birrifici con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri continuano ad applicarsi le specifiche agevolazioni previste per i due scaglioni contemplati: riduzione dell’aliquota normale di accisa del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
riduzione del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.
b) variazione aliquota normale dell’accisa sulla birra
L’art. 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 198/22, con una modifica sostitutiva dell’art. 1, comma 986, della legge n. 234/21, ha rideterminato per l’anno 2023 l’importo dell’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 che, con efficacia dal 1° gennaio 2023, viene diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ad euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.
Di tale riduzione si avvalgono anche gli esercenti di cui alla lettera a), cumulando la contestuale conferma delle aliquote ridotte di accisa previste per le specifiche soglie di produzione.
c) modalità di applicazione delle aliquote ridotte di accisa e rimborso della maggiore accisa versata
Per garantire concretamente la completa fruizione delle nuove misure, l’art. 15-bis del decreto-legge n. 198/22, al comma 3, rinvia alla disciplina del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, così come integrato dal decreto ministeriale 21 marzo 2022 (si rimanda alle circolari n. 4 del 28 giugno 2019 e n. 16/2022 del 3 maggio 2022), riservata ai birrifici di cui all’art. 35, commi 3-bis e 3-quater, del D.Lgs. n. 504/95.
Di conseguenza merita segnalare che le disposizioni particolari contenute nell’art. 10-bis del D.M. 4 giugno 2019, riservate ai birrifici di cui all’art. 35, comma 3-quater, mantengono e rinnovano la loro efficacia per la birra immessa in consumo nell’anno 2023: il depositario autorizzato/soggetto obbligato nazionale che ha trasmesso la dichiarazione riepilogativa annua prevista dai commi 4 e 5 non presenta la comunicazione, con annessa dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di indipendenza da qualsiasi altro birrificio, contemplata dal comma 3.
Al comma 4, l’art. 15-bis sancisce le modalità procedurali per ottenere la restituzione dell’accisa risultante indebitamente pagata. In primo luogo, si osserva che il soggetto obbligato d’imposta è l’unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023) dell’aliquota normale nella misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
Su questi presupposti, nel caso di depositario autorizzato del birrificio di cui all’art. 35, commi 3-bis o 3-quater, del D.Lgs. n. 504/95 l’importo del rimborso spettante tiene conto sia della diminuzione dell’aliquota normale di accisa sia del ripristino della riduzione percentuale d’imposta prevista per la soglia di produzione di appartenenza.
A titolo esemplificativo, sui quantitativi di birra immessi in consumo nel mese di gennaio 2023 computati come somma degli ettolitri per grado-Plato, per ciascun tipo di birra, l’imposta da restituire è pari:
– nel caso di microbirrificio (produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), al prodotto tra i quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l’aliquota in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 40%) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 50%) per effetto del combinato disposto dei commi 1, lett. a), e 2 dell’art. 15-bis, del decreto-legge n. 198/22;
– nel caso di birrificio con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, al prodotto tra i quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l’aliquota normale di accisa in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 20%) ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 2 del citato art. 15-bis.
Da rimarcare ancora che l’esercente avente titolo presenta, mediante il proprio indirizzo di PEC già comunicato ex art. 19-bis, comma 2, del T.U.A., l’istanza per il rimborso della complessiva maggiore accisa pagata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (entro il 29 maggio 2023).
Sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 198/22, infine, il rimborso viene accordato esclusivamente mediante la modalità dell’accredito contemplato dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 504/95, quale regolamentato dall’art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato.