AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 44 del 29 dicembre 2022

Settore della birra – Reintroduzione in italia dei fusti contenenti residui di birra precedentemente esportata – Definizione procedura operativa ai fini del trattamento fiscale

Un’associazione di categoria della birra ha rappresentato a questa Agenzia che taluni fabbricanti del settore esportano birra condizionata verso Paesi Terzi in fusti di acciaio aventi varia capacità nominale i quali una volta svuotati di contenuto a destino, per effetto del prelievo diretto del prodotto per la mescita ai consumatori, sono reintrodotti nello Stato.

Viene segnalato che, a causa delle modalità di spillatura del prodotto (un tubo arriva in prossimità della base con aspirazione del prodotto dall’alto), rimane sul fondo del contenitore un residuo di birra variabile in base alla dimensione del fusto stesso, alla temperatura esterna ed al tipo di prodotto. Al rientro in Italia, esaurite le formalità doganali, i fusti vengono reintrodotti nella fabbrica e ivi completamente svuotati e sterilizzati per il successivo riutilizzo;

i residui di birra, divenuti non idonei al consumo umano, sono sempre avviati alla integrale distruzione presso le fabbriche.

In tale contesto la stessa associazione segnala talune criticità insorte al momento della reintroduzione dei fusti laddove, riscontrando all’interno degli stessi la presenza dei residui di birra, è stato chiesto ad esercenti operatori associati di quantificarne l’ammontare e di liquidare l’accisa gravante su di essi. La misurazione del prodotto è risultata essere di difficile realizzazione e molto gravosa, atteso anche l’azzerato valore economico dei residui di birra: da qui la manifestata necessità di giungere all’adozione di uno specifico iter procedurale.

La qualità deteriorata della birra che residua sul fondo dei fusti reintrodotti nello Stato (per via marittima e, in via residuale, per ferrovia o su strada) avente caratteristiche alterate che la rendono non più idonea al consumo umano ed irreversibilmente destinata alla distruzione, supporta l’individuazione di una modalità operativa che contemperi esigenze di controllo e di semplificazione.

Ciò tenuto conto anche delle esposte criticità di quantificazione della birra avente siffatte caratteristiche e degli oneri irragionevoli che deriverebbero da un pagamento dell’accisa sul prodotto all’atto della reintroduzione nello Stato e, una volta proceduto alla sua distruzione, dall’emissione di un provvedimento di restituzione della medesima imposta.

Su questi presupposti oggettivi, ferma restando la facoltà di optare per l’importazione e quindi l’immissione in consumo della birra oppure per il vincolo della stessa ad altro regime doganale, l’esercente potrà osservare di norma la procedura di seguito articolata:

I. Determinazione dei quantitativi della birra residua nei fusti ai fini dell’immissione in libera pratica.

La birra condizionata in fusti proveniente da Paesi Terzi, avente la posizione doganale di “merce non unionale”, in arrivo presso un Ufficio delle dogane sito nello Stato viene vincolata al regime di immissione in libera pratica. Dalle informazioni riportate nella dichiarazione doganale deve risultare l’assenza di carattere commerciale dell’operazione, attestata dalla natura del prodotto (residui di birra non spillabile), dalla natura di reso al produttore nazionale dei fusti che la contengono e dall’avvio alla distruzione dei residui in essi contenuti.

Con riguardo alla determinazione della quantità della birra residua, constatata l’oggettiva difficoltà di procedere ad una rilevazione dei quantitativi fisici contenuti nei singoli fusti e con salvezza delle risultanze di eventuali controlli concomitanti od a posteriori, è possibile ricorrere ad un valore ricavato dai dati contenuti nella documentazione a corredo delle spedizioni.

A partire dal singolo container (del quale è noto il peso nominale a vuoto ed il peso totale una volta riempito con i fusti di birra esausti) o da ciascuna equivalente unità di carico (ad es. collo, del quale è noto il peso totale) reintrodotti, si fa riferimento ai seguenti elementi: tipo, quantità, dimensioni e peso nominale dei fusti (da intendersi a vuoto prima del riempimento in fabbrica); le stesse informazioni andranno indicate anche per i pallet, per gli imballaggi in generale e per ogni altro elemento presente all’interno dello stesso container o unità di carico.

L’operatore dovrà calcolare e dichiarare, al netto delle tolleranze riferite alle caratteristiche tecniche dei fusti, il quantitativo totale della birra residua sottraendo al peso totale di ogni container pieno:

– il peso nominale dello stesso;

– la sommatoria dei pesi nominali dei fusti in esso presenti;

– la sommatoria dei pesi stimati degli imballaggi e di ogni eventuale elemento ulteriore presente al suo interno.

Analogamente nel caso in cui, in luogo del container, fosse utilizzato per il trasporto altra unità di carico.

Appare presumibile un quantitativo di birra residua uniforme per tipologia di fusto:

– all’occorrenza, nell’ipotesi che siano tutti dello stesso tipo, dividendo il totale della birra residua per il numero dei fusti si può anche risalire in via documentale al quantitativo presente nel singolo fusto.

II. Emissione di e-AD e trasferimento della birra residua al deposito fiscale.

La movimentazione in regime sospensivo della birra residua dal luogo di immissione in libera pratica verso la fabbrica di birra [art. 28, comma 1, lett. c), del TUA], che va indicata nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riportando nel dato 1/11 regime aggiuntivo il codice F06, avviene con la scorta di e-AD emesso dallo speditore registrato che, si rammenta, può anche identificarsi nel depositario autorizzato destinatario, a ciò abilitato dal rilascio di ulteriore codice di accisa.

Al fine di consentire il tracciamento ed una pronta individuazione di ciascun trasferimento delle partite di birra residua contenuta nei fusti reintrodotti e destinata ad essere distrutta, in aggiunta ai dati ordinariamente richiesti, lo speditore è tenuto ad indicare nell’e-AD i seguenti:

– al gruppo 4 “Ufficio di spedizione – importazione”, al campo “a – Numero di riferimento dell’ufficio doganale” il codice dell’Ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica;

– al gruppo 9 “e-AD”, al campo “d – Codice del tipo origine”, il valore 2;

– al sottogruppo 9.1 “DAU di importazione”, l’MRN identificativo della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica;

– al gruppo 17 “Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto”:

o al campo “d – Quantità” il volume totale di birra a 20°C, ricavato dal peso netto stimato sulla base del metodo di calcolo di cui al par. I;

– al campo “e – Peso lordo” il peso lordo totale della spedizione;

– al campo “f – Peso netto” il peso netto della birra oggetto della spedizione stimato sulla base del metodo di calcolo di cui al par. I;

– al campo “p – Designazione commerciale”, la denominazione commerciale delle distinte partite di birra;

– al sottogruppo 17.1 “Imballaggio”

– al campo “a – Codice del tipo di imballaggio”, la sigla DR;

– al campo “b – Numero di colli”, il numero totale dei colli trasportati;

– al campo “f – Marchi di spedizione” (“Identificativo imballaggio”), la destinazione del prodotto (ad es., residui di birra in fusti da avviare a distruzione) dettagliando di seguito tutte le informazioni utilizzate per la determinazione del peso dei residui di birra secondo il metodo di calcolo di cui al par. I (i.e., tipologia, peso e numero delle confezioni, degli imballaggi e di ogni eventuale elemento ulteriore presente per ciascuna unità di carico oggetto della spedizione).

Il depositario autorizzato conserva nelle proprie contabilità le informazioni e la documentazione necessaria per garantire la tracciabilità a posteriori, per via elettronica, delle movimentazioni dei fusti utilizzati nei trasferimenti di che trattasi.

III. Avvio della birra residua, non idonea al consumo umano, alla distruzione.

Per l’esecuzione delle operazioni di distruzione delle partite di birra l’esercente depositario autorizzato si attiene alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 5, lett. a), b) e c) del D.M. 27 marzo 2001, n. 153, e in particolare:

– la birra residua è introdotta in apposito magazzino ed è presa in consegna in base all’e-AD su apposito registro vidimato dall’Ufficio delle Dogane;

– almeno 5 giorni prima del passaggio alla distruzione l’esercente presenta all’Ufficio delle Dogane una specifica dichiarazione identificante le confezioni del prodotto da distruggere ed il giorno e l’ora di effettuazione delle operazioni;

– qualora all’ora indicata non fosse presente personale dell’Ufficio delle dogane, l’esercente può dar corso in autonomia alle operazioni di distruzione la cui regolare esecuzione è attestata sotto la propria responsabilità.

Non si dà luogo a qualsivoglia forma di restituzione dell’accisa.

Resta impregiudicato l’esercizio del potere di controllo da parte del competente Ufficio delle dogane, in fase di sdoganamento o presso il deposito fiscale destinatario dove avvengono le operazioni di distruzione dei residui di birra. L’Ufficio delle dogane può riscontrare, eventualmente anche a mezzo di analisi chimica, l’inidoneità del prodotto al consumo umano.