AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 30 novembre 2020, n. 46

Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia – Iscrizione nell’ elenco “retrelief” (Returned goods – Relief from import duty)

Nell’alveo delle numerose azioni di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa, che l’Agenzia ha avviato con l’intento di offrire ogni possibile contributo al rilancio dell’economia nazionale, anche attraverso la crescita degli scambi internazionali, ha raccolto grande interesse la procedura “e-commerce RETRELIEF” introdotta con la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, che ha integrato e parzialmente modificato la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, unitamente alle conseguenti disposizioni applicative contenute nella Circolare n. 37/2020.

La suddetta Determinazione, destinata prioritariamente a quei soggetti che svolgono attività collegate a transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, principalmente basate su vendite effettuate su siti di marketplace, ha introdotto una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi della merce precedentemente esportata a seguito iscrizione in apposito elenco denominato: “e-commerce RETRELIEF” (eRR) – Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.

A seguito della prima sperimentazione, nel corso dell’Open Hearing svoltosi lo scorso 02 novembre e rivolto principalmente agli attori del settore manifatturiero nazionale e ai rappresentanti delle numerose piccole e medie imprese che costellano il tessuto produttivo italiano, unanime è stata la manifestazione d’interesse a poter accedere all’agevolazione suddetta anche per quegli operatori economici che non realizzano le proprie attività di vendita per il tramite di piattaforme di marketplace. Gli operatori, pur utilizzando la procedura di reintroduzione con una minor frequenza rispetto ai soggetti destinatari della prima semplificazione, hanno richiesto la possibilità di avvalersene per supportare altresì la loro operatività, di natura differente, riferita soprattutto all’organizzazione dei canali di distribuzione retail, principalmente per il mercato Business to Business (B2B), ed a resi di prodotti venduti direttamente mediante propri siti aziendali, relativamente al Business to Consumer (B2C).

In risposta a tali aspettative è stata adottata la Determinazione Direttoriale prot. 419205/RU del 19/11/2020, che sostanzialmente ripropone il trattamento agevolativo previsto dalle precedenti Determinazioni in materia, modificandone il target di riferimento e rimodulando dunque i connessi requisiti da possedere al fine dell’accesso al beneficio. In particolare, nell’occasione, viene ulteriormente semplificato l’iter decisionale che, a seguito di formale istanza e conseguente istruttoria da parte dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 3, prevede la sola iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 e non anche l’emissione di apposita autorizzazione. L’effettivo utilizzo della procedura in parola, che prevede semplificate formalità dichiarative e una nuova organizzazione delle attività di controllo, che vengono principalmente effettuate a posteriori consentendo così una riduzione delle attività di controllo “in linea”, è subordinato all’emissione, da parte dell’Ufficio competente, di apposito disciplinare di servizio che, nel descrivere la specifica realtà dell’operatore economico, detta le modalità di applicazione della semplificazione e di monitoraggio della medesima, anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 della DD prot. 419205/RU del 19/11/2020.

In proposito, si rammenta che per i soggetti non ammessi a beneficiare della semplificazione sopra cennata, la procedura ordinaria utilizzata in applicazione dell’art. 203 del CDU, già descritta nella circolare 37/2020, prevede che su istanza della persona interessata sia possibile ottenere la reintroduzione in franchigia presentando, di volta in volta, all’atto dell’adempimento delle formalità doganali di reintroduzione, copia della dichiarazione di esportazione e ogni altra documentazione idonea ad effettuare il controllo dell’identità della merce da reimportare con quella precedentemente esportata, nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui erano state esportate. Ai fini della verifica di quanto sopra, le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali regolarmente selezionati dal circuito doganale di controllo.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura ordinaria sopra descritta, nonché di usufruire della semplificazione di cui alla Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, secondo le indicazioni di cui alla menzionata Circolare 37/2020, si forniscono di seguito le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19/11/2020.

  1. ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

Come anticipato in premessa, ai fini dell’accesso alla semplificazione in questione, considerate le disposizioni del Codice Doganale dell’Unione e le specificità del regime in parola, è prevista l’iscrizione all’elenco “RETRELIEF” (RR), per la quale l’operatore dovrà presentare istanza utilizzando il formulario in allegato (all.1) all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali (o del terzo nell’ipotesi di cui all’articolo 4, comma 2, della determinazione).

In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:

– possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;

– identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;

– identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;

– utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 (NOTA 1), lettere a) e b) del CDU. In particolare dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione;

– tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;

– possibilità per l’Ufficio delle dogane di cui all’articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.

Relativamente alla verifica preventiva del possesso dei presupposti necessari prima dell’avvio dell’iter procedimentale in parola, si rimanda a quanto già chiarito in analogo paragrafo della Circolare 37/2020.

  1. ISTRUTTORIA

Come sopra, l’iter istruttorio da seguire è quello descritto alla Circolare 37/2020. In proposito, si fa presente che la relazione prodotta a cura dell’Ufficio delle dogane competente, corredata della richiesta e della documentazione allegata, contenente la valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza, dovrà essere inoltrata altresì alla Direzione Territoriale gerarchicamente sovraordinata, che sarà sempre informata di ogni evoluzione dell’istruttoria.

In particolare, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti di accesso alla semplificazione e delle condizioni che consentono di svolgere i controlli previsti, sarà cura dell’Ufficio locale valutare il livello di affidabilità dell’operatore, di tracciabilità delle operazioni e di completezza e correttezza di tenuta delle scritture contabili, nonché di facilità di monitoraggio delle attività, esprimendo, di conseguenza, una ipotetica quantificazione della percentuale di riduzione dei controlli da effettuarsi in linea.

  1. ISCRIZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO NELL’ELENCO

Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle dogane competente;

tali istruttorie saranno effettuate entro la tempistica prevista dall’art.3, comma 3.

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, la suddetta Direzione iscrive il soggetto autorizzato in un elenco nazionale denominato “RETRELIEF”. Il numero di iscrizione dovrà essere utilizzato ogni volta che si vorrà usufruire della semplificazione in parola, indicandolo alla CASELLA 44 del DAU, come da indicazioni contenute nel prosieguo.

A seguito dell’iscrizione all’elenco suddetto, che sarà notificata a tutti gli attori coinvolti nel procedimento, l’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell’attività predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

  1. FORMALITÀ DICHIARATIVE PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

Il Codice Doganale dell’Unione, all’art. 203 prevede, tra l’altro, che le merci non unionali possono essere esentate dai dazi all’importazione, si richiesta della persona interessata. Tale disposizione, negli anni, ha comportato il consolidarsi di una prassi che ha appesantito le formalità doganali, prevedendo la presentazione di una istanza ed il rilascio di della relativa autorizzazione per ciascuna operazione della specie.

Dall’esame delle Linee Guida sulla compilazione del DAU (NOTA 2), pubblicate dalla Commissione europea, emerge che tale formalità possa ritenersi assolta qualora il dichiarante utilizzi le precise modalità dichiarative ivi previste, che permettono di riconoscere immediatamente il tipo di operazione realizzata.

A tal fine, andranno inserite specifiche codifiche nelle caselle 24 (Natura della transazione), 37 (Regime doganale), 40 (Documenti precedenti) e 44 (Informazioni supplementari e altri documenti) del DAU, come di seguito riportato.

  1. CASELLA 24: valorizzata con il codice 21 che attiene ad operazioni di “rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”;
  2. CASELLA 37: ai fini della corretta compilazione della CASELLA 37 (regime doganale), in occasione delle operazioni di reintroduzione in franchigia, si rende necessario allineare l’operatività attuale alle prassi condivise a livello unionale e già utilizzate dagli altri Stati membri procedendo alla compilazione nei termini che seguono:

– nella prima suddivisione della CASELLA 37 andrà inserito il codice 61 10, le cui prime due cifre sono riferite al regime attuale che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63”, mentre le successive due cifre sono riferite al regime precedente che, in questa fattispecie, riguarda operazioni di “spedizione/esportazione definitiva”;

– nella seconda suddivisione della CASELLA 37 sarà inserito il codice F01, che identifica “l’esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia”.

  1. CASELLA 40: dovrà essere valorizzata inserendo il numero della bolletta di esportazione riferita alle merci che si reintroducono. Qualora le merci reintrodotte riferite ad un singolo siano collegate a più bollette di esportazione precedenti, sarà inserito – alla CASELLA 44 del DAU, l’elenco delle dichiarazioni doganali ulteriori rispetto a quella indicata alla CASELLA 40.

In caso di operatore ammesso all’utilizzo della procedura semplificata si precisa quanto segue.

  1. CASELLA 40: si potrà valutare, nel caso in cui la dichiarazione doganale contenga singoli riferiti a numerose bollette di esportazione, di indicarne una sola alla CASELLA 40, non mancando in tal caso di registrare l’abbinamento alla corretta bolletta di esportazione relativa a ciascun singolo all’interno delle scritture contabili, in modo da permettere, in fase di controllo, di riscontrare la corrispondenza tra la merce in reintroduzione con quella precedentemente esportata. Tale modalità dovrà essere concordata con l’Ufficio locale competente ai fini del controllo ed evidenziata nel disciplinare di servizio che sarà oggetto di successiva trattazione.
  2. CASELLA 44: andrà valorizzato il numero dell’iscrizione all’elenco previsto, nel formato n. progressivo/anno/spazio/sigla dell’elenco “RR” (ovvero “eRR” qualora la semplificazione sia riferita alla DD prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020) utilizzando il codice documento appositamente creato, n. 13AO. A titolo di esempio, la stringa sarà così composta: 13AO 1/2020 RR.

È appena il caso di evidenziare che le regole di compilazione della CASELLA 37 dovranno essere utilizzate da chiunque decida di avvalersi della reintroduzione in franchigia di cui all’art. 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), a prescindere dalla procedura, ordinaria o semplificata (come prevista dalle due Determinazioni Direttoriali citate in premessa), cui s’intende ricorrere.

L’utilizzo del codice regime 40 00, secondo la prassi in uso, non sarà d’ora in avanti possibile.

Ulteriori precisazioni di compilazione vengono riportate nel seguito, relativamente ad altri aspetti specifici della procedura in parola.

  1. ASPETTI PECULIARI RELATIVI AL TRATTAMENTO IVA

Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono non essere soggette all’applicazione dell’IVA all’importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. 68, lett. D del DPR 633/72.

Le caselle della dichiarazione doganale dovranno essere adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell’imposta e rendere più agevoli i controlli. La compilazione avverrà diversamente per il dichiarante che, in funzione della vigente normativa, è considerato esportatore abituale, da quella prevista per un soggetto che non riveste tale status. Al ricorrere dei presupposti previsti saranno seguire le seguenti indicazioni.

L’operatore, che riveste la qualità di esportatore abituale ed è titolare di plafond spendibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale, può chiedere che non venga applicata l’IVA presentando dichiarazione di intento. In tal caso occorrerà valorizzare la CASELLA 44 del DAU con uno dei possibili codici documento 01DI – 03DI – 04DI – 05DI, e indicare il codice tributo 406 nella CASELLA 47 del DAU.

L’operatore che non rivesta la qualità di esportatore abituale, può richiedere la non applicazione dell’IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 203 del CDU e dell’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72. In questo caso, la Dichiarazione Dogane riporterà nella CASELLA 44 il codice 06D01 e nella CASELLA 47, dedicata alla liquidazione dei diritti, il codice IVA 405 con aliquota pari a 0%.

Nel caso sopra descritto, l’accettazione della bolletta doganale implica, salvo successive evidenze in sede di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72, ossia che la reintroduzione riguarda beni presentati nello stato originario in cui sono stati precedentemente esportati, che l’operazione è fatta dallo stesso soggetto che ha precedentemente esportato i beni e che ricorrono le altre condizioni per la franchigia doganale.

In ogni caso, l’operatore titolare di plafond disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del plafond di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (25485/2019).

  1. CONTROLLI E MONITORAGGIO

In applicazione dell’articolo 4, comma 1 della Determinazione, le attività di controllo sulle operazioni di reintroduzione in franchigia, svolte dagli operatori iscritti nell’elenco “RETRELIEF” sono effettuate prevalentemente a posteriori, mediante verifiche periodiche, anche presso il soggetto autorizzato, analogamente a quanto già previsto nella Circolare 37/2020.

Gli operatori che aderiscono alla semplificazione saranno soggetti a minori controlli rispetto a quelli previsti per lo specifico regime in caso di procedura ordinaria. Quanto sopra perché il livello di controllo, determinato ai sensi dell’art. 46 del CDU, sarà ponderato sulla base della compliance dell’operatore e delle evidenze dell’attività istruttoria propedeutica all’ammissione alla semplificazione. La proposta di abbattimento dei controlli sarà formulata secondo le istruzioni già fornite con la nota della Direzione Antifrode e Controlli, prot. 44430/RU del 11/04/2017.

La riduzione dei controlli è specifica per le operazioni di reintroduzione in franchigia nell’ambito della semplificazione ex DD 419205/RU (come già previsto anche per la DD 386291/RU) ed è del tutto indipendente da altre agevolazioni di cui i soggetti godono. In particolare, gli operatori AEO continueranno ad avvalersi delle riduzioni dei controlli connesse al loro status per tutti i regimi doganali e, qualora iscritti all’elenco “RETRELIEF”, godranno delle ulteriori e più favorevoli agevolazioni per le operazioni doganali dichiarate al regime 6110.

La periodicità e le modalità dei controlli a posteriori verranno stabilite dall’Ufficio delle dogane, d’intesa con la sovraordinata Direzione Territoriale, sulla base dell’analisi dei rischi ex art. 46 CDU. In particolare, si terrà conto del numero di operazioni della specie effettuate, della tipologia e del valore della merce nonché del livello di affidabilità dell’operatore.

L’attività di controllo si baserà sull’analisi della documentazione commerciale e delle scritture contabili, al fine di verificare l’effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati.

Nei documenti commerciali che accompagnano sia il DAU in esportazione che quello in reintroduzione in franchigia sarà riportato il codice identificativo univoco delle merci. Il titolare della semplificazione dovrà garantire un agevole collegamento tra i vari documenti e la perfetta riconciliazione dei beni in entrata con quelli precedentemente esportati. I documenti correttamente abbinati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo.

Fermo restando l’onere di segnalare con immediatezza qualsiasi irregolarità riscontrata in sede di verifica, che possa avere impatto sulla semplificazione concessa, l’Ufficio delle dogane provvede, con cadenza annuale, in base all’art. 5 della Determinazione, a redigere una relazione per ciascun soggetto autorizzato nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, propone e motiva il mantenimento, la revoca o la sospensione del provvedimento autorizzativo.

Le modalità di gestione dei controlli sopra descritte sono applicate anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate e dichiarate, per conto del soggetto autorizzato, da un soggetto terzo che può agire unicamente in rappresentanza indiretta.

  1. DISCIPLINARI

Con apposito disciplinare di servizio, adottato dall’Ufficio delle dogane sulla base del modello di disciplinare quadro allegato alla presente, verranno dettagliati gli aspetti operativi per l’applicazione delle agevolazioni procedurali di cui alla DD 419205/RU del 19/11/2020, come previsto dall’art. 6 della suddetta. Tale modello di disciplinare sarà altresì prodotto ai fini dell’utilizzo della semplificazione introdotta con la DD 386291/RU del 31 ottobre 2020.

  1. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per analogia tra la semplificazione qui descritta nelle sue modalità applicative e quella precedentemente introdotta con la Determinazione Direttoriale 386291/RU, richiamata in premessa, si chiarisce quanto segue:

  1. il modello di disciplinare quadro allegato alla presente sarà utilizzato anche in caso di autorizzazione ed iscrizione all’elenco “e-commerce RETRELIEF” (eRR), come già accennato nel precedente paragrafo. A tal proposito, gli uffici locali sui quali insistono soggetti titolari dell’autorizzazione in questione dovranno provvedere all’emissione del disciplinare stesso, secondo le modalità menzionate, ovvero all’aggiornamento di eventuali disciplinari già prodotti;
  2. le indicazioni di cui ai paragrafi 2 e 6 devono essere applicate anche ai casi previsti dalla DD 386291/RU. In particolare, tra le valutazioni effettuate sulla ricorrenza dei presupposti, andrà comunicata, dall’Ufficio locale alla Direzione Dogane, anche la percentuale ipotizzata di abbattimento dei controlli in linea per le operazioni di reintroduzione;
  3. come già chiarito, la Direzione Territoriale coinvolta nell’iter amministrativo relativo alla semplificazione in parola dovrà sempre essere inclusa, per opportuna informazione e per ogni eventuale seguito di competenza, nello scambio di note tra Strutture dell’Agenzia e soggetti coinvolti nel provvedimento autorizzatorio.

La procedura sopra dettagliata, da utilizzarsi per la compilazione delle dichiarazioni doganali di reintroduzione in franchigia, sia in procedura ordinaria sia in modalità semplificata a seguito iscrizione negli speciali elenchi “RR” e “eRR” avrà decorrenza dal 14 dicembre p.v.

Le Direzioni territoriali vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione della presente, non mancando di segnalare eventuali criticità.

Note:

(1) Per i soggetti titolari di autorizzazione AEO C oppure AEO C+S, i requisiti risultano già soddisfatti laddove sia stato effettuato un monitoraggio recente.

(2) A riguardo, si rammenta che i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali sono riportati nell’Allegato B al Regolamento Delegato (UE) 2446/2015, per la cui applicazione la Commissione europea ha pubblicato, con il documento DIH n. 15/008 del 23.4.2016, le Linee Guida contenenti le indicazioni e regole di codifica da seguire per la compilazione del DAU in ciascuna operazione doganale.

Allegato 1

Istanza per iscrizione all’elenco “retrelief” per la reintroduzione in franchigia ai sensi della determinazione direttoriale prot.419205/RU del 19/11/2020

All’Ufficio delle Dogane (NOTA 1) _________________

Il/La sottoscritto/a ____________________ nella sua qualità di ____________________ della Società ____________________

nato/a il _____ / _____ / _____ a ____________________ codice fiscale/p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ____________________ in

_________________________ n. _____ tel. _______________

email PEC______________________________

chiede per conto della suindicata Società il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione franchigia di merci precedentemente esportate ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 419205/RU del 19/11/2020.

A tal fine, in relazione a quanto richiesto all’art. 2, dichiara ai sensi dell’art.46 e 47 e consapevole delle penalità previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, che la Società ____________________

1) è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

– autorizzazione presso “luogo approvato” ____________________

(indicare il riferimento dell’autorizzazione, la data di rilascio e l’Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

– autorizzazione al destinatario autorizzato

transito ____________________

(indicare il riferimento dell’autorizzazione, la data di rilascio e l’Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

OPPURE

– ha delegato l’operatività doganale alla società ____________________ che è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

– autorizzazione presso “luogo approvato” ____________________

(indicare il riferimento dell’autorizzazione, la data di rilascio e l’Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

– autorizzazione al destinatario autorizzato

transito____________________

(indicare il riferimento dell’autorizzazione, la data di rilascio e l’Ufficio delle dogane che ha concesso la decisione);

2) è in possesso di un sistema di controllo interno aziendale e un sistema di gestione informatizzato delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati negli allegati alla presente istanza, con i quali viene assicurato che sia introdotta la medesima merce esportata, mantenendo lo stesso stato;

3) assicura che nelle dichiarazioni doganali il dichiarante in export sia lo stesso soggetto dichiarante in reintroduzione, a tal fine indica di seguito i dati identificativi del dichiarante e allega copia del mandato nel caso sia un soggetto terzo:

Dichiarante: ______________________________

4) soddisfa i criteri previsti dall’art.39, lettere a) e b) del CDU ed è in possesso del seguente Codice EORI: _______ ;

5) è in possesso di un sistema di tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato negli allegati alla presente istanza;

6) si impegna a consentire all’Ufficio delle dogane, l’accesso, ai fini dei controlli doganali, alla contabilità aziendale ed a tutta la documentazione ritenuta necessaria dall’Ufficio suddetto.

Si allega la documentazione a supporto delle dichiarazioni su indicate e copia del documento d’identità in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Codice in materia di dati personali” che attua le disposizioni del Reg. (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR).

Luogo e Data

__________________

Firma

_________________

Note:

(1) L’Ufficio a cui presentare via PEC l’istanza è quello competente per la decisione richiesta. Gli indirizzi degli uffici sono presenti sul sito https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-areadogane/organigramma-direzioni-regionali-e-interregionali

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) dei carichi pendenti

La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 24 del Reg. UE 2015/2447

___ sottoscritto ____________________ nato a ____________________ il _______________ residente nel Comune di ____________________ Provincia ____ Stato ________________ Via/Piazza _______________

Codice Fiscale ____________________

Nella sua qualità di _____________________________________________________________________

della Ditta ____________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di _______________

Stato _______________ Via/Piazza ____________________

Codice fiscale/partita Iva _______________

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre che le conseguenze previste dal Reg. UE 952/2013, in particolare l’annullamento di decisioni favorevoli previsto dall’art. 27 di predetto Regolamento

dichiara

che ai fini della verifica del requisito previsto dall’art. 39 a) del Reg. UE 952/2013

NULLA

risulta a proprio carico dal certificato dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana.

oppure:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

____________________

( timbro e firma del dichiarante)

____________________

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.

Allegato 3

Disciplinare di servizio semplificazione processo reintroduzione in franchigia – DD prot. ____/RU del ___/___/____ (NOTA 1)

VISTO il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, e successive modificazioni;

VISTI i Regolamenti Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 ed il Regolamento Esecutivo (UE) 2015/2447 della Commissione del 28 luglio 2015 che integrano il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell’Unione;

VISTO l’art. 203 del CDU, che prevede, su richiesta della persona interessata, l’esenzione dai dazi all’importazione per le merci esportate e reintrodotte, entro il termine di tre anni, nel territorio doganale dell’Unione e dichiarate per l’immissione in libera pratica, fissando l’ambito di applicazione e gli effetti della previsione normativa;

VISTO l’art. 158 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (RD) che, integrando il richiamato art. 203, par.5, del CDU, definisce le condizioni in presenza delle quali le merci possono essere considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate;

VISTO l’art. 253 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (RE) che, ai fini di quanto previsto dal richiamato art. 203, par.6, del CDU, indica le modalità con le quali sono messe a disposizione delle autorità doganali le informazioni attestanti che le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione sono soddisfatte;

VISTA la Determinazione Direttoriale (DD) prot. n. ___/RU del ___/___/_____ Riguardante l’attivazione di una procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 che istituisce il Testo Unico della Legge Doganale (TULD);

VISTA la circolare n. 37/2020 che illustra le modalità applicative relativamente alla procedura semplificata di reintroduzione in franchigia;

VISTA la circolare n. 2/D del 7/02/2018 della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, riguardante la presentazione delle merci presso i luoghi approvati;

VISTE le Linee Guida DAU contenute nel documento DIH 15/008 del 23.4.2016 riguardante le modalità di compilazione della dichiarazione doganale;

VISTA l’istanza presentata in data ___/___/_____ (prot. n. ____/RU) dalla società _______________, identificata in Italia con P. IVA _______________, con luogo di tenuta delle scritture contabili sito in CAP_____, città_______________, indirizzo_______________, per ottenere, ai sensi della DD prot. n. ______/RU del ___/___/_____, il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia con modalità semplificate per merci precedentemente esportate dall’Italia e successivamente ivi reintrodotte da parte dello stesso soggetto e nel medesimo stato originario;

CONSIDERATA la valutazione dei requisiti e delle condizioni previste dalla DD sopra citata e dalla circolare esplicativa (NOTA 2) n ____ del ______, come da relazione inviata da questo Ufficio alla

Direzione Dogane in data ___/___/_____ (prot. n. ___ RU), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi dell’attività di controllo prodromica al riconoscimento delle facilitazioni richieste;

VISTA (NOTA 3) la decisione al destinatario autorizzato n. ____ del ____ e l’autorizzazione alla presentazione delle merci presso il “Luogo approvato” n. ___ del _____, concesse dall’Ufficio delle dogane di _____ alla società __________ per il sito __________,

nonché dell’autorizzazione AEO __________ (NOTA 4) rilasciata in data ____________;

CONSIDERATO (NOTA 5) che la società ____________ identificata in Italia con P. IVA ___________, con luogo di tenuta delle scritture contabili sito in CAP_________, città __________, indirizzo ________________, è stata incaricata dalla società ____________ ad effettuare le operazioni doganali di reintroduzione in franchigia di cui alla semplificazione in parola per suo conto operando in rappresentanza indiretta;

CONSIDERATO (NOTA 6) che la società _____________, operante in rappresentanza indiretta, ha presentato in data ___/___/_____ all’Ufficio delle dogane di _____________ richiesta di autorizzazione alla presentazione delle merci presso il luogo approvato per la società iscritta all’elenco__________ (NOTA 7);

VISTA l’autorizzazione __________ concessa dalla Direzione Dogane in data ___/___/____ con prot. n. ___/RU, alla società (denominazione __________) per lo svolgimento delle operazioni di reintroduzione in franchigia in modalità semplificata con iscrizione al progressivo numero _____ dell’elenco “__________” (NOTA 8) istituito presso la Direzione Dogane;

CONSIDERATO altresì che nella suddetta autorizzazione viene evidenziato che gli effetti del provvedimento autorizzativo decorreranno dalla data di emanazione di un apposito disciplinare di servizio, predisposto dall’Ufficio competente;

SI ADOTTA IL SEGUENTE DISCIPLINARE DI SERVIZIO

SOMMARIO

1 Introduzione

2 Operazioni effettuate direttamente dal richiedente o mediante rappresentante

3 Procedurale per la compilazione dei campi del DAU

3.1 Valorizzazione del DAU per la richiesta del Regime di reintroduzione in franchigia

3.2 Indicazione nel DAU del numero di autorizzazione e validità della stessa

3.3 Modalità dichiarative dell’IVA

3.4 Indicazione in fattura del codice univoco identificativo delle merci

3.5 Tipologie di merci oggetto di ulteriori adempimenti

4 Attività di controllo

5 Trattamento dei dati personali di soggetti privati

6 Tempistica mantenimento dati relativi alle operazioni doganali

7 Procedure di fall-back

1 INTRODUZIONE

Il presente disciplinare è rivolto all’operatore in indirizzo che realizza operazioni di esportazione e successiva reintroduzione in franchigia delle merci precedenti esportate, interessato allo snellimento delle procedure previste in tali situazioni.

L’Ufficio descriverà brevemente la realtà operativa partendo da uno dei due paragrafi sottostanti.

La Ditta ____________ effettua operazioni di esportazione riferite ad operazioni commerciali concluse su piattaforme di market-place, in ambiente e-commerce, (specificare nel dettaglio di che operazioni si tratta e come vengono concretamente poste in essere) e la stessa opera secondo le condizioni definite con DD prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020 e regolate dalla Circolare esplicativa nr. 37/2020 del 02/10/2020.

Ovvero – nei casi diversi dal precedente,

La Ditta ___________ effettua operazioni ____ ((specificare nel dettaglio di che operazioni si tratta e come vengono concretamente poste in essere) ____ secondo le condizioni definite con DD prot. 419205/RU del 19/11/2020 e regolate dalla Circolare esplicativa nr. _____ del _______)

2 OPERAZIONI EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL RICHIEDENTE O MEDIANTE RAPPRESENTANTE

L’Ufficio descriverà brevemente quale casistica contraddistingue il soggetto integrando i paragrafi sottostanti

I benefici della semplificazione procedurale sono riconosciuti all’operatore ______ che presenta direttamente (oppure per conto del soggetto autorizzato dalla ditta __________ mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta) le dichiarazioni doganali di export e di successiva reintroduzione in franchigia.

L’operatore effettua (prevalentemente/esclusivamente/____) operazioni B2C (B2B) (NOTA 9) con utilizzo della piattaforma di vendita ___________

(Nei casi di operazioni B2B è opportuno distinguere tra le operazioni effettuate intra-gruppo (azienda che esporta vs la propria rete retail ubicata extra-UE e successivamente reimporta) dalle operazioni effettuate a soggetti giuridici terzi.)

3 PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL DAU

3.1 Valorizzazione del DAU per la richiesta del Regime di reintroduzione in franchigia

La dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merci non unionali reintrodotte in franchigia richiede una precisa valorizzazione del campo 37 “Regime doganale” e del campo 24 “natura della transazione” del DAU.

Regime Doganale

La prima suddivisione del campo 37 sarà valorizzata nel modo seguente:

Codice 61 per le prime due cifre, riferite al regime attuale: “Reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63”.

Codice 10 per le seconde due cifre, riferite al regime precedente: “Spedizione/esportazione definitiva”.

La seconda suddivisione del campo 37 sarà valorizzata nel seguente modo:

Codice F01 – “Reintroduzione in franchigia (Esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione)”.

Natura della Transazione

Il campo 24, sarà valorizzato con il codice 21 “Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”.

3.2 Indicazione nel DAU del numero di autorizzazione e validità della stessa

Il soggetto in indirizzo che intenda avvalersi dell’agevolazione prevista dalla DD *****/RU , dovrà indicare nella dichiarazione doganale il riferimento al numero di iscrizione nell’elenco _______________ (NOTA 10).

Sarà utilizzato a tal fine lo specifico codice nazionale 13AO con l’indicazione del numero progressivo dell’iscrizione, seguito dall’anno e dalla sigla “RR”/”eRR” (l’Ufficio indicherà la dicitura precisa da usare nel DAU xx/20xx RR) da indicare nel campo 44 del DAU.

In difetto di tale indicazione l’operazione sarà soggetta ai consueti controlli doganali sulla base dell’analisi dei rischi ex art. 46 CDU.

L’Ufficio dovrà qui evidenziare quale modalità operativa viene concordata con riferimento all’indicazione delle dichiarazioni doganali di esportazione al campo 40 ed, eventualmente, al campo 44.

3.3 Modalità dichiarative dell’IVA

Nelle dichiarazioni doganali di reintroduzione in franchigia l’assolvimento degli obblighi IVA può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  1. a) l’operatore, esportatore abituale e titolare di plafond spendibile al momento della registrazione della dichiarazione doganale, può presentare dichiarazione di intento, valorizzando il campo 44 con uno dei possibili codici documento 01DI-03DI-04DI-05DI, unitamente all’indicazione del codice tributo 406 nel campo 47 del DAU;
  2. b) l’operatore, nel caso non rivesta la qualità di esportatore abituale, ai sensi della vigente normativa, richiede espressamente l’applicazione dell’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72, con il rispetto di tutte le condizioni ivi previste.

A tal fine nel campo 44 del DAU sarà riportato lo specifico codice nazionale 06DI che indica la richiesta di applicazione dell’art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72.

Il campo 47 del DAU, dedicato alla liquidazione dei diritti, sarà valorizzato con il codice IVA 405 e indicata un’aliquota pari a 0%;

  1. c) l’operatore, nel caso rivesta la qualità di esportatore abituale, ai sensi della vigente normativa, ma non voglia utilizzare il plafond spendibile, ovvero non abbia plafond spendibile, può utilizzare la modalità di cui alla lettera b), ovvero procedere al pagamento dell’imposta.

In ogni caso, l’operatore titolare di plafond disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del plafond di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “per giovarsi del beneficio della sospensione d’imposta si deve avere riguardo al plafond relativo all’anno in cui l’operazione originaria è stata registrata, non avendo alcun rilievo l’anno di registrazione delle modificazioni della stessa operazione successivamente apportate ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972”.

L’Ufficio dovrà qui evidenziare quale modalità operativa l’operatore ha dichiarato di utilizzare, ferma restando la possibilità, per ogni operazione, di avvalersi di qualsivoglia alternativa prevista dalla norma.

3.4 Indicazione in fattura del codice univoco identificativo delle merci

Come indicato all’articolo 2 della DD, le operazioni ammesse alla semplificazione dovranno garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo. Il codice identificativo deve essere indicato nei documenti commerciali che accompagnano sia il DAU in esportazione che il DAU della reintroduzione in franchigia.

L’Ufficio potrà qui descrivere le modalità con cui l’operatore assicura la tenuta delle contabilità.

(Il titolare della semplificazione dovrà contabilizzare le operazioni nelle proprie scritture perfezionando il collegamento tra i vari documenti e garantendo la riconciliazione dei singoli beni in entrata con quelli precedentemente esportati. I documenti riconciliati verranno esibiti ai funzionari verificatori in sede di controllo.)

3.5 Tipologie di merci oggetto di ulteriori adempimenti

L’Ufficio potrà qui descrivere la tipologia delle merci trattate dall’operatore e se vi sono casi particolari da evidenziare.

(Sarà cura dell’istante definire con le competenti autorità le modalità di rientro delle merci soggette a particolari regimi autorizzatori.)

4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Valutato il gradi di affidabilità dell’operatore (NOTA 11), l’alto livello di controllo delle scritture contabili, che permettono un immediato riscontro delle partite reintrodotte con quelle precedentemente esportate (NOTA 12), considerato che l’operatore tratta le seguenti merci ___________

soggette/non soggette a divieti e/o restrizioni, si procede ad una commisurata riduzione dei controlli in linea, impostando la propria attività di controllo a posteriori, con verifiche riconducibili al P.C.A. e/o al P.C.C. (NOTA 13) (l’Ufficio indicherà la periodicità dei controlli).

L’attività di controllo a posteriori si baserà, principalmente, sull’analisi della documentazione commerciale e delle scritture contabili già in possesso dell’azienda al fine di verificare l’avvenuta reintroduzione in franchigia dei prodotti precedentemente esportati, attraverso l’analisi dei codici identificativi univoci e di ogni altro elemento a cui l’Ufficio potrà avere accesso.

Resta ferma la possibilità nel caso di fondato sospetto di effettuare verifiche fisiche in linea, specie per quelle operazioni soggette a divieti o restrizioni extra-tributari.

Eventuali criticità, da chiunque rilevate, che dovessero emergere sui controlli, sia in linea che a posteriori, verranno prontamente segnalate alla DT, alla DAEC e DDOG per le successive valutazioni e interventi di competenza.

Il soggetto, titolare di autorizzazioni alla semplificazione, che non voglia spendere la stessa per specifiche operazioni di reintroduzione in franchigia, dovrà omettere di indicare il numero di autorizzazione posseduta nel campo 44 del DAU. Tale dichiarazione doganale sarà soggetta alle selezioni del Circuito doganale di Controllo secondo la procedura ordinaria.

5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI PRIVATI

Da compilare a cura dell’Ufficio locale qualora le operazioni del soggetto siano di tipo B2C oppure nei casi in cui siano trattati dati personali di persone fisiche.

Nell’ambito delle operazioni B2C, l’operatore dovrà garantire l’adozione di adeguate misure a tutela dei dati personali delle persone fisiche, destinatari finali della merce.

Tali dati, conservati nei sistemi informatici dell’operatore, saranno a disposizione dei funzionari doganali addetti ai controlli e reperibili in ogni caso di esigenza della ADM.

L’Ufficio locale, nella fase propedeutica all’accettazione dell’ istanza di agevolazioni, acquisirà ogni informazione relativa al corretto trattamento dei dati personali.

Sarà cura dell’Ufficio esplicitare sulla base della realtà operativa del soggetto quali sono gli esiti delle verifiche effettuate sul corretto trattamento dei dati sensibili.

6 TEMPISTICA MANTENIMENTO DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DOGANALI

La documentazione a corredo delle dichiarazioni doganali sarà conservata per 10 anni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa. Parimenti, sarà garantito per lo stesso tempo il collegamento ai dati dello speditore e destinatario della merce, per quanto gli stessi non espressamente indicati nel documento doganale.

7 PROCEDURE DI FALL-BACK

Laddove si verifichi un temporaneo malfunzionamento al sistema di detenzione dei documenti commerciali, la società ne dà immediata comunicazione all’Ufficio e si impegna a non inviare telematicamente dichiarazioni doganali, fatta salva la possibilità di registrazione manuale e caricamento successivo a sistema, secondo le previste procedure di soccorso.

Medesima procedura verrà adottata in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici dell’ADM.

Note:

(1) Specificare se in applicazione della DD 386291/RU del 31/10/2020, rivolta ad operatori che effettuano transazioni commerciali attraverso piattaforme telematizzate e-commerce o della successiva DD 419205/RU del 19/11/2020, rivolta ad operatori diversi da quelli che effettuano transazioni commerciali attraverso piattaforme telematizzate e-commerce.

(2) Specificare la Circolare esplicativa riferita alla DD oggetto del presente disciplinare.

(3) Da compilare nel caso in cui l’autorizzazione al luogo approvato sia stata rilasciata al soggetto autorizzato.

(4) Da compilare se il soggetto è autorizzato AEO.

(5) Da compilare nel caso in cui l’autorizzazione al luogo approvato sia stata rilasciata al soggetto intermediario che opera, in rappresentanza indiretta, per conto del soggetto autorizzato.

(6) Da compilare nel caso in cui sia stato compilato il paragrafo di cui alla nota 5.

(7) Indicare l’elenco in cui è iscritto il soggetto interessato dal disciplinare (e-commerce RETRELIEF/RETRELIEF).

(8) Vedi nota 7.

(9) Business to Consumer (B2C) oppure Business to Business (B2B)

(10) Specificare se riferito all’elenco “e-commerce RetRelief” o all’elenco “RetRelief” come da nota 5.

(11) Valutazione ai sensi dell’art. 39 lett. a) del CDU;

(12) Valutazione ai sensi dell’art. 39 lett. b) del CDU

(13) Post Clearance Audit e/o Post Clearance Control;