Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3133 depositata il 2 febbraio 2023 – La determinazioni e valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata

La determinazioni e valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3129 depositata il 2 febbraio 2023 – Un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, da parte del giudice, costituisce un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, da parte del giudice, costituisce un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 3439 depositata il 3 febbraio 2023 – Incongruenza motivazionale poiché in essa si dà atto del fatto che, in alcuni giudizi scrutinati dalla Cassazione, l’apposizione della “appropriata” causale non avrebbe comunque determinato la validità dei contratti stipulati, essendo la nullità di questi ultimi dipesa da violazioni non ascritte al lavoratore

Incongruenza motivazionale poiché in essa si dà atto del fatto che, in alcuni giudizi scrutinati dalla Cassazione, l’apposizione della “appropriata” causale non avrebbe comunque determinato la validità dei contratti stipulati, essendo la nullità di questi ultimi dipesa da violazioni non ascritte al lavoratore

Corte di Cassazione ordinanza n. 32912 depositata l’ 8 novembre 2022 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto

Corte di Cassazione sentenza n. 32911 depositata l’ 8 novembre 2022 – L’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che i rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 sono effettuati entro un anno dalla presentazione della richiesta stessa la quale deve essere corredata dalla documentazione ivi prevista, o dalla successiva acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. In tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento

L’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che i rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973 sono effettuati entro un anno dalla presentazione della richiesta stessa la quale deve essere corredata dalla documentazione ivi prevista, o dalla successiva acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. In tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 32910 depositata l’ 8 novembre 2022 – La sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione è condizione sufficiente a legittimare la soggezione all’imposta di registro dell’atto enunciato e non registrato, nonostante si tratti di atto soggetto a registrazione in caso d’uso e l’enunciazione non possa ritenersi in sé una ipotesi di uso dell’atto

La sola enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione è condizione sufficiente a legittimare la soggezione all'imposta di registro dell'atto enunciato e non registrato, nonostante si tratti di atto soggetto a registrazione in caso d'uso e l'enunciazione non possa ritenersi in sé una ipotesi di uso dell'atto

Corte di Cassazione sentenza n. 32909 depositata l’ 8 novembre 2022 – In merito alla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in ragione di quanto previsto dapprima dall’art. 66 e, successivamente, sull’art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986, che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, ha l’onere di dimostrare gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita stessa; si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore

In merito alla deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in ragione di quanto previsto dapprima dall'art. 66 e, successivamente, sull'art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986, che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, ha l’onere di dimostrare gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo alla perdita stessa; si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore

Autonomia differenziata – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della procura europea – Accordi e convenzioni internazionali – Disposizione del proprio corpo e tessuti post mortem – Uffici di diretta collaborazione del ministro dell’università e della ricerca – Deliberazioni di protezione civile – Deliberazioni a norma del testo unico degli enti locali – Carte valori postali – Nomine – Leggi regionali – PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI – Comunicato n. 19 del 2 febbraio 2023

PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Comunicato n. 19 del 2 febbraio 2023 Autonomia differenziata - Cooperazione rafforzata sull’istituzione della procura europea - Accordi e convenzioni internazionali - Disposizione del proprio corpo e tessuti post mortem - Uffici di diretta collaborazione del ministro dell’università e della ricerca - Deliberazioni di protezione civile - Deliberazioni a [...]

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