Commercio Confcommercio: accordo in materia di detassazione anno 2013

TESTO DELL’ACCORDO

Roma 25 giugno 2013

FEDERALBERGHI

FIPE

FAITA

FIAVET

con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT – CISL

UILTUCS-UIL

Visto l’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Visto il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013.

Vista la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013.

Premesso che

le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;

nel settore del Turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa hanno dimostrato, nel corso degli anni, di essere connessi all’applicazione degli istituti di flessibilità e delle relative maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, prestazioni straordinarie, maggiorazioni per lavoro stagionale così come richiamate dal C.C.N.L. Turismo, quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal C.C.N.L. Turismo e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, come indicato nella succitata circolare n. 15 del 3 aprile 2013;

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

le parti, presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che incentivino l’attuazione degli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono che

1. per l’attuazione delle normative ricordate in Premessa, le imprese aderenti alle organizzazioni territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo, prive di rappresentanza sindacale, che intendono definire sulla base di specifiche esigenze aziendali accordi di secondo livello che trovino applicazione a tutti i dipendenti dell’impresa potranno stipularli con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, con l’assistenza delle suddette organizzazioni imprenditoriali territoriali di categoria;

2. l’accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti degli strumenti di flessibilità come definiti e concordati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese realizzate a livello aziendale, costituisce un modello per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

Allegato

  1. Accordo tipo