La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 31304 del 22 luglio 2013 interviene in tema di responsabilità penali per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I Giudici hanno affermato, confermando l’orientamento della stessa Corte, che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi (e non in solitudine: si pensi ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati. Di talché le trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’altro, salvo un’eventuale risolutiva incidenza sul piano causale.
Per cui nella fattispecie hanno esaminato la responsabilità dell’amministratore unico di una s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di smaltimento di lastre di eternit e sostituzione ovvero realizzazione di nuova copertura con lastre in alluminio su un immobile, per infortunio mortale di un lavoratore.
La vicenda ha visto l’imputato aver omesso di adottare prima dell’esecuzione dei lavori gli apprestamenti necessari a garantire l’incolumità degli addetti ai menzionati lavori, sicché l’I., dipendente della ditta B.M. (subappaltatrice di altra s.r.l., che aveva ricevuto la commessa dalla ditta dell’imputato), nell’attendere ai propri compiti sulla copertura oggetto dell’intervento precipitava al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Rigetto.
Gli Ermellini liquidano, ritenendola assurda e priva di fondamento, la tesi del ricorrente secondo cui i doveri in materia di sicurezza nel contratto di appalto si concentrano sul committente è contraria al quadro normativo vigente almeno a partire dal d.lgs. n. 494/1996. Basti dire che committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi (e non in solitudine: si pensi ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori) titolari di obblighi, partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati. Di talché le trasgressioni dell’uno non si riflettono in un esonero dell’altro, salvo un’eventuale risolutiva incidenza sul piano causale.
La Corte Suprema evidenzia come la normativa preveda che il datore di lavoro di impresa esecutrice ha precisi obblighi in materia di sicurezza ossia deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi. E’ principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più imprese ma ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S.; le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione del rischi, già sopra evocato.
Già quanto sin qui espresso rende evidente che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall’obbligo di redigere il POS, nell’ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall’alto. E come ciò incombeva all’imputato, nella indiscussa qualità, così incombeva ai datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici.
Per cui alla luce di quanto sopra i giudici di legittimità affermano che non v’è alcun dubbio, quindi, sul fatto che l’imputato ha commesso la violazione della norma che impone la redazione del Pos e l’adozione delle misure in esse individuate con riferimento, per quel che qui interessa, al rischio di caduta dall’alto. Nessun ‘assorbimento’ di responsabilità determinato dalle omissioni riconducibili ai committenti; nessun ‘scalettamento’ di responsabilità verso il basso, ovvero verso le imprese subappaltatrici.
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