La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18731 del 06 agosto 2013 interviene in tema di licenziamento in esame ha affermato che l’accettazione della lettera di recesso da parte del datore di lavoro non può essere qualificata come acquiescenza al licenziamento da parte del dipendente, deducendone una risoluzione consensuale del rapporto ex articolo 1372 del Cc.
Per i giudici di legittimità “la decisione si fonda non solo sulla valenza da conferire alla accettazione della lettera di licenziamento, quanto anche sulla valutazione delle prove acquisite attraverso l’istruttoria orale, che avrebbero fatto emergere l’insussistenza di ogni attività concorrenziale da parte del F. in corso di rapporto, non potendo assumere rilievo, in mancanza di pattuizione tra le parti, quella eventualmente posta in essere nel periodo successivo alla conclusione del rapporto lavorativo”.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato da una società contro la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano confermato la dichiarazione di illegittimità del licenziamento dalla stessa intimato a un proprio dipendente. La società datrice di lavoro aveva adito i giudici di legittimità lamentando che la sentenza di secondo grado fosse affetta da un vizio di motivazione “in quanto il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto che l’accettazione della lettera di recesso fosse una mera ricevuta, laddove la fattispecie concretava una risoluzione consensuale ex art. 1372 c.c.. Richiama il contenuto di un accordo intercorso tra le parti inteso a fare cessare apparentemente il rapporto per riduzione di personale, al fine di consentire al lavoratore di fruire dell’indennità sostitutiva del preavviso e di altri benefici mentre nella sostanza si era convenuto di porre fine ad una collaborazione per avere il lavoratore posto in essere un’attività concorrenziale.”