Le nuove regole, previste dall’articolo 2 del decreto 76/2013, in materia di Apprendistato professionalizzante che si applicano dal 1° ottobre hanno come obiettivo l’ulteriore semplificazione della disciplina del settore.
Il contenuto della normativa prevede, assegnando un termine ormai spirato, alla Conferenza Stato Regioni l’approvazione di apposite linee guida al fine di garantire uniformità normativa sul territorio nazionale. In mancanza del provvedimento della Conferenza è prevista l’applicazione e l’entrata in vigore, a partire dal 01 ottobre 2013, di regole sussidiarie previste dallo stesso decreto. Le norme di cui precedentemente menzionate non modificano la struttura del contratto, in quanto, nonostante i tanti luoghi comuni che sono stati dispensati al riguardo, con l’approvazione del Testo unico, avvenuta nel 2011, la disciplina risulta ormai abbondantemente semplificata.
Il primo aspetto concerne la modifica apportata al piano formativo che è costituito dal documento che necessariamente deve essere firmato dalle parti all’avvio del periodo di apprendistato, e che definisce il percorso di formazione che sarà erogato al lavoratore. La modifica consiste nel prevedere l’obbligo di compilare il piano formativo solo per la parte di formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (la cosiddetta formazione professionalizzante), mentre la redazione del documento può essere omessa per la parte di formazione di base e di carattere trasversale. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto, al momento della redazione del piano, a informarsi circa l’eventuale formazione regionale, con indubbi vantaggi pratici.
L’altra innovazione riguarda la registrazione della formazione e della qualifica professionale acquisita alla fine del periodo di apprendistato, obbligo gravante sul datore di lavoro. La normativa ha quindi modificato le modalità di rilevazione. Infatti dal 1° ottobre 2013 tale obbligo deve essere attuato mediante l’utilizzo de “il libretto formativo del cittadino”, un modello definito dal decreto del ministro del Lavoro (Dm 10 ottobre 2005).
L’ultima innovazione riguarda le imprese multilocalizzate. Infatti per tali aziende la formazione deve avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’azienda ha la propria sede legale. Considerato che le Regioni non hanno più un ruolo di legislatore in tema di apprendistato, il rinvio alle norme regionali dovrebbe essere riferito alla sola disciplina della formazione di base.
Le modifiche complessivamente considerate, pur essendo modifiche limitate, possono contribuire ad una maggiore diffusione di tale strumento contrattuale.
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