La Corte di Cassazione sez. lavoro con l’ordinanza n. 12450 depositata il 21 maggio 2013 intervenendo in materia di licenziamento disciplinare ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che rifiuta, anche dopo l’intervento del superiore, di rivelare al collega le chiavi di accesso alla procedura informatica utilizzata in azienda, per garantirsi il ruolo di unico operatore abilitato.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un istituto di credito che si era rifiutato di consegnare le chiavi fisiche e logiche di accesso alla procedura SWIFT e PICO al collega e di avere quindi abbandonato il proprio posto di lavoro dopo avere disattivato i terminali e pertanto nei suoi confronti iniziava la procedura disciplinare con la contestazione dei fatti. La procedura contestata e complessa si conclude con il licenziamento del dipendente.
Il licenziamento veniva impugnato dal dipendente davanti al Tribunale e poi inanzi alla Corte di Appello ed in ambedue i gradi di merito la domanda del lavoratore veniva respinta.
Per la cassazione di tale sentenza il dipendente proponeva ricorso, notificato il 14 novembre 2011 e affidato a tre motivi di doglianza.
Gli Ermellini ritenendo le motivazioni infondate respinge il ricorso. In particolare i giudici di legittimità hanno chiarito che il comportamento, nonostante i reiterati solleciti del superiore, del lavoratore ha natura ostruzionistica e dilatoria e determina una disfunzione organizzativa a danno dell’azienda, che giustifica il recesso del datore poiché lede, irreversibilmente, il rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro così da giustificarne il licenziamento.
Più in generale, il licenziamento per giusta causa è legittimo se la condotta commessa dal dipendente risulti essere obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere gli interessi aziendali, così da far venir meno la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente e sia tale da esigere una sanzione non minore di quella espulsiva. Con la recente sentenza, in sostanza, è stato ribadito che all’art. 2105 c.c., la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, deve essere attribuita un’estensione particolarmente ampia che impone al lavoratore di astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro ed il lavoratore stesso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11540 - In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11335 del 2 maggio 2023 - In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27687 depositata il 2 ottobre 2023 - Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29619 depositata il 25 ottobre 2023 - In tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 29337 depositata il 23 ottobre 2023 - Ai fini del giustificato, per il licenziamento a seguito rifiuto del lavoratore di trasformazione del contratto a tempo parziale in un contratto a tempo pieno, motivo oggettivo,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 - Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…