L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimento sull’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 22% con la circolare n. 32/E del 5 novembre 2013 fornendo i criteri, le modalità di correzione degli errori e le disposizioni per settori particolari.
A più di un mese dalla effettiva applicazione della disposizione normativa, articolo 40 comma 1-ter D.L. n. 98/2011 come modificato dal D.L. n. 76/2013, che ha determinato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria.
L’Amministrazione Finanziaria con la predetta circolare, che segue la circolare n. 45/E del 2011, integra i chiarimenti già forniti ed illustra alcune modifiche normative intervenute nel frattempo.
In particolare, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1° gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Pertanto, in relazione ai beni partiti dallo Stato membro di provenienza fino al 30 settembre 2013, l’acquirente soggetto passivo IVA nazionale deve integrare la fattura del fornitore comunitario con l’aliquota del 21%, anche se la registrazione della fattura stessa, in quanto pervenuta solo nel mese di ottobre, è avvenuta successivamente al 30 settembre 2013. Inoltre, se prima dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione, solo con riferimento all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento di acconti.
Vengono fornite precisazioni in riferimento al momento in cui si considera conclusa una operazione ai fini IVA, la circolare ricorda, che qualunque sia il momento di effettuazione delle operazioni, a quello bisogna far riferimento per la corretta applicazione della nuova aliquota.
Il documento in esame illustra il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’IVA per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata. Pertanto, per le consegne di beni avvenute prima del 1° ottobre e saldate successivamente, l’aliquota applicata è quella del 21%, anche se l’esigibilità dell’imposta si è verificata solamente all’atto del pagamento.
Altro argomento trattato è quello relativo alle correzioni degli errori commessi per via della non tempestiva adozione della nuova aliquota, la circolare ricorda come le stesse dovranno avvenire attraverso il meccanismo delle note di variazione in aumento.
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E/2011. Pertanto sarà possibile effettuare il versamento dell’IVA a debito, incrementato degli interessi dovuti e senza applicazione delle sanzioni, purché la regolarizzazione avvenga:
- entro il 27 dicembre 2013 (per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre);
- entro il 16 marzo 2014 (per le operazioni di dicembre o del quarto trimestre).
Il documento in commento fornisce alcune puntualizzazioni per una corretta gestione delle note di variazione nel settore dei servizi di somministrazione di acqua, luce e gas. Nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi , l’aliquota IVA ordinaria da applicare è quella indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui si riferisce il conguaglio, e nei limiti dell’imposta addebitata in fattura con la stessa aliquota (per l’eventuale eccedenza a credito, si deve aver riguardo alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi in questione).
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